Articolo di Ing. PhD. Stefano Pili

La nuova direttiva “Case green”: tutti gli aggiornamenti

La EPBD IV ovvero la Direttiva (UE) 2024/1275 del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica dell’edilizia, chiamata anche “direttiva case green”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (serie L del 08.05.2024) dopo un complesso iter di elaborazione e discussione durato circa 4 anni (figura 9). La nuova direttiva, la quarta nell’arco di soli 20 anni, prende atto della estrema urgenza di innescare un’accelerazione nel processo di diminuzione delle emissioni climalteranti del patrimonio edilizio. Essa è strettamente collegata con le altre politiche che compongono le varie dimensioni del Green Deal, come La nuova EED (2023/1791/UE) che punta alla riduzione dei consumi entro il 2030 ed il pacchetto di misure “Fit for 55%”.  E inoltre fortemente collegata al sistema di scambio delle emissioni per i combustibili utilizzabili negli edifici, ovvero alla nuova direttiva sulle energie rinnovabili (DIR/2023/2413, RED-III), nonché al Regolamento (UE) 2023/1804 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.

Figura 9 - Time line della EPBD IV [fonte]

L’obiettivo a lungo termine della nuova EPBD IV consiste nella significativa riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica all’orizzonte del 2050. A tal fine la direttiva introduce un cambiamento della strategia di fondo: si passa dalla imposizione di vincoli di perfomance nell’ambito degli interventi edilizi, che però rimangono legati alla libera iniziativa dei proprietari; alla prescrizione di un percorso di efficientamento e rinnovamento con precise scadenze temporali, focalizzato sul patrimonio edilizio caratterizzato da maggiori consumi e da scarsa qualità architettonica.

Secondo lo scenario delineato dalla direttiva, tutti gli edifici residenziali dovrebbero raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030 e D entro il 2033. Per gli edifici non residenziali e pubblici, invece, il raggiungimento delle stesse classi energetiche è previsto, rispettivamente, per il 2027 e il 2030. Limitandosi alle nuove costruzioni, tutti gli edifici pubblici dovranno essere a emissioni zero a partire da gennaio 2026, tale obbligo è settato al 2028 per gli edifici residenziali. 

Oltre ad introdurre alcune nuove importanti definizioni alla base del nuovo impianto normativo, le disposizioni riguardano i seguenti aspetti principali:

  • l’inquadramento generale della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
  • l’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica agli edifici (nuovi ed esistenti), agli elementi edilizi e ai sistemi tecnici per l’edilizia;
  • diffusione degli impianti solari (edifici solar-ready)
  • graduale abbandono dei generatori a combustibili fossili;
  • la definizione di nuovi indicatori legati all’impatto ambientale degli edifici (GWP) e alla integrazione di  sistemi intelligenti nell’edificio (Smart Readiness Indicator - SRI);
  • l’elaborazione dei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;
  • la certificazione energetica e i passaporti di ristrutturazione;
  • le prestazioni relative alla qualità degli ambienti interni degli edifici

 

Definizioni

Con l’intento di riordinare alcuni terminologie già note e di introdurre alcune novità,  il testo della direttiva riporta 66 definizioni (art. 2 EPBD IV) utili alla comprensione delle prescrizioni e ad all’applicazione delle stesse nei regolamenti degli Stati Membri. Tralasciando quelle già note vengono quindi introdotti alcuni nuovi concetti guida per l’applicazione della nuova strategia.

Edificio a Zero Emissioni (ZEmB) e Edificio a Energia quasi Zero (nZEB)  

Per Edificio a Zero Emissioni (Zero Emission Building - ZEmB)  si intende un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata in conformità all’allegato I, il quale deve rispettare i seguenti requisiti (Art. 2, comma 2; Art. 11):

  • sia contraddistinto da un fabbisogno di energia pari a zero o molto basso;
  • produca zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e un quantitativo pari a zero, o molto basso, di emissioni operative di gas a effetto serra (art 2, comma 23);
  • rispetti le soglie massime di consumi ed emissioni definite da ciascuno Stato Membro.

Viene inoltre rivista la definizione, già nota, di Edificio a Energia quasi Zero (nearly Zero Energy Building - NZEB)  che riguarda un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata in conformità all'allegato I e che soddisfi i seguenti requisiti (Art. 2, comma 3):

  • il fabbisogno energetico, molto basso o quasi nullo, sia coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa quella prodotta in loco o nelle vicinanze;
  • non sia peggiore del livello ottimale in funzione dei costi, comunicato, per il 2023, dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2.

Entro il 30 giugno 2025 la Commissione rivedrà il quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici in caso di: nuova costruzione, edifici  esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti e dei singoli elementi edilizi. Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica avvalendosi del quadro metodologico comparativo stabilito conformemente al paragrafo 1 e dei parametri pertinenti riportati nell’allegato VII.

Nel calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica, gli Stati membri possono tenere conto del Potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential – GWP) nel corso del ciclo di vita del’edificio da calcolare in conformità all’allegato III (Art. 2, comma 25).

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