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Installazione impianti FER: il Friuli ha approvato il programma per la formazione
Installazione impianti FER: la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato lo standard formativo.
Con la Delibera 1478 il Friuli ha stabilito l’applicazione dello standard formativo per l’installazione impianti FER, ai sensi del D. Lgs. 28/2011
Il Friuli Venezia Giulia ha deliberato in materia di installazione impianti FER e in particolare sulla formazione degli installatori e sugli standard formativi.
La Regione, infatti, con Deliberazione della Giunta Regionale 11 Agosto 2016, n. 1478, ha stabilito “l’applicazione dello standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili” ai sensi del D. Lgs. 28/2011.
La Deliberazione specifica che le attività formative si realizzeranno nel sistema regionale della formazione professionale e saranno curate dagli enti di formazione accreditati, sulla base di progetti analitici che dovranno essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di formazione professionale.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle prove finali, si applicano i commi 15, 16 e 17 dell’articolo 16 della Legge Regionale n. 76/1982, riguardanti lo svolgimento del colloquio d’esame, la partecipazione di organi competenti nel caso in cui le prove finali riguardassero professioni per il cui esercizio sia richiesta un’apposita patente, l’istituzione di prove intermedie interne nel passaggio da un modulo all’altro dello stesso corso.
In chiusura della deliberazione, la Regione ricorda che dalla realizzazione delle attività formative per l’installazione impianti FER non derivano oneri per l’Amministrazione Regionale.
La Regione, infatti, con Deliberazione della Giunta Regionale 11 Agosto 2016, n. 1478, ha stabilito “l’applicazione dello standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili” ai sensi del D. Lgs. 28/2011.
La Deliberazione specifica che le attività formative si realizzeranno nel sistema regionale della formazione professionale e saranno curate dagli enti di formazione accreditati, sulla base di progetti analitici che dovranno essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di formazione professionale.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle prove finali, si applicano i commi 15, 16 e 17 dell’articolo 16 della Legge Regionale n. 76/1982, riguardanti lo svolgimento del colloquio d’esame, la partecipazione di organi competenti nel caso in cui le prove finali riguardassero professioni per il cui esercizio sia richiesta un’apposita patente, l’istituzione di prove intermedie interne nel passaggio da un modulo all’altro dello stesso corso.
In chiusura della deliberazione, la Regione ricorda che dalla realizzazione delle attività formative per l’installazione impianti FER non derivano oneri per l’Amministrazione Regionale.
