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14.04.2020
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In vigore una nuova proroga per certificazioni e attestati, si va fino al 15 giugno

Il DL liquidità concede più tempo per certificazioni e attestati grazie ad una nuova proroga, spostati anche i termini per i procedimenti in materia di accesso civico
Con l’entrata in vigore del DL liquidità, lo scorso 9 aprile, oltre ad essere state varate le misure a sostegno di imprese e lavoratori, sono state ulteriormente prorogate le scadenze per le autorizzazioni e i procedimenti che erano in scadenza e che erano già state spostate al 15 aprile.

La proroga è stata prevista dall’art. 37 del DL n. 23 dell’8 aprile 2020, il quale ha prorogato al 15 giugno il termine del periodo di sospensione per il termine dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazione e atti abilitativi. Si allunga quindi la proroga che era stata precedentemente decisa con i commi 1 e 5 dell’art. 103 del DL 17 marzo 2020, spostando i termini al 15 aprile.
 
Rientrano nella categoria di atti soggetti alla sospensione dei termini anche i procedimenti in materia di accesso, compresi quelli di accesso civico. Spetta alle amministrazioni il diritto di applicare la sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti per le richieste di accesso civico generalizzato, o di altro tipo, pendenti tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.
 
L’articolo 103, comma 1, del DL ripete l’indicazione, per le Pubbliche Amministrazioni, di adottare “ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.
 
La nuova proroga di cui si è parlato sopra non modifica invece i contenuti dell’articolo 67 del precedente Decreto Cura Italia (DL 18 del 2020), i quali hanno sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, sospensione e contenzioso, così come per le istanze di interpello e di consulenza fiscale.