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07.04.2017
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Impianti termici di climatizzazione: l’Emilia Romagna pubblica il Regolamento Regionale

Pubblicato dall'Emilia Romagna il Regolamento Regionale per gli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione di ACS.
È stato pubblicato il 3 Aprile scorso il Regolamento Regionale dell’Emilia Romagna che disciplina gli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione di acqua calda sanitaria.
 
Il Regolamento stabilisce le condizioni, i limiti e le responsabilità da rispettare nell’esercizio degli impianti termici; dispone inoltre modalità e frequenza dei controlli e delle manutenzioni per mantenere un adeguato livello di efficienza energetica dell’impianto termico.
 
Viene disciplinato anche il sistema di verifica e accertamento degli impianti. I controlli verranno effettuati dalla Regione tramite ispezione agli impianti, sia tramite verifiche di tipo documentale sui risultati delle attività di controllo di efficienza energetica, sia appunto tramite ispezioni con verifica diretta sul campo. I soggetti che effettueranno le verifiche dovranno soddisfare determinati requisiti stabiliti dal Regolamento (il sistema di accreditamento comprende sia requisiti professionali sia i criteri necessari per garantire qualificazione e indipendenza dei professionisti).
 
Il Regolamento, infine, definisce i criteri per la costituzione del catasto Regionale degli impianti termici (CRITER), il sistema informativo regionale che conterrà tutti i dati identificativi degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici: nello specifico, vengono disciplinati anche i controlli periodici e le attività di accertamento che andrà a condurre la Regione.
 
 

Ambito di applicazione del Regolamento sugli impianti termici di climatizzazione: quali impianti rientrano e quali no

 
Il regolamento si applica agli impianti termici presenti in Emilia Romagna, compresi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria. Per quanto concerne gli impianti termici civili con potenza termica nominale >0,035 MW, si deve fare riferimento anche al D.Lgs. 152/2006 (Parte V, Titolo II).
 
Sono esclusi dal regolamento gli impianti di climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di ACS centralizzata, composti da uno o più generatori di energia termica che in totale non superi i 5 kW. Sono inoltre esclusi impianti per climatizzazione invernale e produzione di ACS centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici con potenze termiche complessive minori di 12 kW.
 
Non sono soggetti al regolamento anche gli impianti di climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere con potenza termica minore si 12 kW, le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.
 
In allegato il documento completo pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.90 (parte prima) del 03/04/2017, in cui è riportato anche il Regolamento che disciplina gli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.

Documentazione disponibile

Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n. 90 (parte prima) del 03/04/2017
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