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Impianti Termici: dal 12 luglio al via il nuovo Regolamento che semplifica i controlli sotto i 100 kW
Controlli ogni 2 o 4 anni per gli impianti di piccola potenza e nuove disposizioni per i responsabili d’esercizio e le ditte abilitate.

Dal 12 luglio entrerà in vigore il Regolamento che disciplina l’ispezione e la manutenzione negli impianti di climatizzazione estiva ed invernale degli edifici, adeguando l’Italia alle norme vigenti in Europa. Il provvedimento regola infatti i criteri di accreditamento per gli esperti e i requisiti professionali necessari per operare, oltre ad indicare le figure che possono operare le ispezioni degli impianti negli edifici (sia privati che pubblici).
Il Regolamento verrà applicato anche in tutte quelle Regioni e Province autonome che ancora non avevano recepito la Direttiva 2002/91/CE.
Secondo il Dpr 74/2013 i controlli sugli impianti termici con potenza inferiore a 100 kW (i più diffusi nell’edilizia residenziale) vanno effettuati ogni due anni oppure ogni quattro, in base alle caratteristiche d’impianto (potenza e alimentazione).
Negli edifici residenziali la temperatura massima consentita per il riscaldamento è di 20°C(+2°C),che scendono a 18°C (+2°C) per i locali industriali, mentre vengono fissati anche i mesi e le ore di funzionamento degli impianti di riscaldamento, con deroghe previste per i diversi Comuni: la climatizzazione estiva è disposta per tutte le tipologie di locali a 26°C (-2°C).
Il provvedimento fissa anche i requisiti per i responsabili d’esercizio dell’impianto (che devono essere diversi dal soggetto fornitore dell’energia per l’impianto), comprese le attività di controllo, conduzione e manutenzione degli impianti termici, stabilendone la responsabilità in merito alla sicurezza e tutela dell’ambiente.
Se il soggetto è responsabile di impianti termici con potenza maggiore di 350 kW, deve possedere la certificazione UNI EN ISO 9001 sulla gestione e manutenzione di impianti termici, mentre le operazioni di manutenzione e controllo vanno eseguite da ditte abilitate (come stabilito dal DM 37/2008). In occasione di questi controlli, i tecnici devono inoltre verificare l’efficienza energetica dell’impianto, compilando il Rapporto da inoltrare al Catasto degli Impianti Termici: verranno poi eseguiti accertamenti, da parte delle autorità competenti, per verificare l’effettivo consumo di energia dell’impianto termico e che, ricordiamo, va effettuato solo su apparecchi di climatizzazione invernale oltre i 10 kW e di climatizzazione estiva oltre i 12 kW.
Il controllo di efficienza energetica sostituisce l’ispezione solo nel caso di impianti di climatizzazione estiva tra 12 e 100 kW e negli impianti di riscaldamento alimentati a gas (gpl o metano) tra 10 e 100 kW.
Il Regolamento verrà applicato anche in tutte quelle Regioni e Province autonome che ancora non avevano recepito la Direttiva 2002/91/CE.
Manutenzione impianti termici: iter semplificato sotto i 100 kW
Secondo il Dpr 74/2013 i controlli sugli impianti termici con potenza inferiore a 100 kW (i più diffusi nell’edilizia residenziale) vanno effettuati ogni due anni oppure ogni quattro, in base alle caratteristiche d’impianto (potenza e alimentazione).
Negli edifici residenziali la temperatura massima consentita per il riscaldamento è di 20°C(+2°C),che scendono a 18°C (+2°C) per i locali industriali, mentre vengono fissati anche i mesi e le ore di funzionamento degli impianti di riscaldamento, con deroghe previste per i diversi Comuni: la climatizzazione estiva è disposta per tutte le tipologie di locali a 26°C (-2°C).
Nuove regole per i responsabili d’esercizio
Il provvedimento fissa anche i requisiti per i responsabili d’esercizio dell’impianto (che devono essere diversi dal soggetto fornitore dell’energia per l’impianto), comprese le attività di controllo, conduzione e manutenzione degli impianti termici, stabilendone la responsabilità in merito alla sicurezza e tutela dell’ambiente.
Se il soggetto è responsabile di impianti termici con potenza maggiore di 350 kW, deve possedere la certificazione UNI EN ISO 9001 sulla gestione e manutenzione di impianti termici, mentre le operazioni di manutenzione e controllo vanno eseguite da ditte abilitate (come stabilito dal DM 37/2008). In occasione di questi controlli, i tecnici devono inoltre verificare l’efficienza energetica dell’impianto, compilando il Rapporto da inoltrare al Catasto degli Impianti Termici: verranno poi eseguiti accertamenti, da parte delle autorità competenti, per verificare l’effettivo consumo di energia dell’impianto termico e che, ricordiamo, va effettuato solo su apparecchi di climatizzazione invernale oltre i 10 kW e di climatizzazione estiva oltre i 12 kW.
Il controllo di efficienza energetica sostituisce l’ispezione solo nel caso di impianti di climatizzazione estiva tra 12 e 100 kW e negli impianti di riscaldamento alimentati a gas (gpl o metano) tra 10 e 100 kW.