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Impianti solari sui tetti: installazione subordinata ad autorizzazione paesaggistica
Il Mibact esprime il proprio parere in materia di installazione impianti solari sui tetti: l'autorizzazione paesaggistica va inviata anche nel caso di piccoli impianti.
L’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici sui tetti è subordinata ad autorizzazione paesaggistica.
A sottolinearlo il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che ha recentemente emesso un parere in riferimento al DM 19 Maggio 2015 riguardante l’approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.
Secondo il Mibact, infatti, era necessario dare una corretta interpretazione del decreto visto che, in seguito alla sua adozione, sono state riscontrate diverse criticità in merito all’autorizzazione paesaggistica nei casi di installazione degli impianti fotovoltaici.
Questi punti critici erano stati inviati al MiSE a Novembre 2016 con una nota, che specificava che la previsione del comma 3 dell’articolo 4 del decreto in oggetto, per cui “L’installazione degli impianti fotovoltaici indicati nel decreto non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica”, nasce da un’interpretazione scorretta del dPR 139 del 2010, allegato 1 n. 28, che riguarda il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.
Secondo questa dicitura, è sottoposta alla richiesta di autorizzazione l’installazione di impianti solari fino a una superficie di 25 mq, ma non si applica nelle zone territoriali omogenee “A” specificate dall’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e nelle aree vincolate.
Un’interpretazione corretta di questo passaggio, però, dimostra come l’esenzione per gli impianti solari valga dal punto di vista edilizio, non da quello paesaggistico.
Il Mibact specifica, dunque, che l’installazione di piccoli impianti prevede la richiesta di autorizzazione semplificata quando ci si trova in aree o su immobili sottoposti a vincolo ex lege (art. 142 del Codice di settore) o a vincolo delle tipologie a) e d) dell’art. 136, mentre entra in vigore la procedura “ordinaria” quando tali impianti ricadono in aree o su immobili quando questi impianti ricadano in aree o su immobili sottoposti a vincoli ai sensi delle lettere b) e c) dell’art. 136.
Autorizzazione paesaggistica obbligatoria, dunque, anche per l’installazione di piccoli impianti solari.
A sottolinearlo il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che ha recentemente emesso un parere in riferimento al DM 19 Maggio 2015 riguardante l’approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.
Secondo il Mibact, infatti, era necessario dare una corretta interpretazione del decreto visto che, in seguito alla sua adozione, sono state riscontrate diverse criticità in merito all’autorizzazione paesaggistica nei casi di installazione degli impianti fotovoltaici.
Questi punti critici erano stati inviati al MiSE a Novembre 2016 con una nota, che specificava che la previsione del comma 3 dell’articolo 4 del decreto in oggetto, per cui “L’installazione degli impianti fotovoltaici indicati nel decreto non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica”, nasce da un’interpretazione scorretta del dPR 139 del 2010, allegato 1 n. 28, che riguarda il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.
Secondo questa dicitura, è sottoposta alla richiesta di autorizzazione l’installazione di impianti solari fino a una superficie di 25 mq, ma non si applica nelle zone territoriali omogenee “A” specificate dall’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e nelle aree vincolate.
Un’interpretazione corretta di questo passaggio, però, dimostra come l’esenzione per gli impianti solari valga dal punto di vista edilizio, non da quello paesaggistico.
Il Mibact specifica, dunque, che l’installazione di piccoli impianti prevede la richiesta di autorizzazione semplificata quando ci si trova in aree o su immobili sottoposti a vincolo ex lege (art. 142 del Codice di settore) o a vincolo delle tipologie a) e d) dell’art. 136, mentre entra in vigore la procedura “ordinaria” quando tali impianti ricadono in aree o su immobili quando questi impianti ricadano in aree o su immobili sottoposti a vincoli ai sensi delle lettere b) e c) dell’art. 136.
Autorizzazione paesaggistica obbligatoria, dunque, anche per l’installazione di piccoli impianti solari.
