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Impianti fotovoltaici e Conto Energia, dal GSE i moduli per la sanatoria degli impianti non rispondenti
Disponibile anche per gli impianti fotovoltaici non certificati la tariffa incentivante prevista dal Conto Energia, ma i requisiti di sicurezza devono essere dimostrati
GSE fornisce le indicazioni per la sanatoria degli impianti fotovoltaici con moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa: per essi potrà essere riconosciuta la tariffa incentivante base decurtata del 10%.
Il Gestore del Servizi Energetici ha comunicato attraverso il suo portale questa deroga all’art.13-bis del D.L. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019 e modificato dall’art. 42 del D.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, che è stato adottato per tutelare dalla produzione di energia da impianti fotovoltaici costituiti da moduli non certificati o con certificazioni fuori norma.
Sulla base di questa nuova possibilità di revisione delle tariffe incentivanti ai Soggetti Responsabili che beneficiano del Conto Energia in quanto titolari di impianti FV con potenza nominale superiore a 3 kW, ma che in seguito a verifiche o controlli sono risultati non certificati o accompagnati da certificazioni non conformi, è data la possibilità di aprire un’istanza ai sensi del comma 4-bis dell’art. 42. La richiesta di riconoscimento della tariffa deve essere inviata a mo’ di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella forma del modulo 1 scaricabile alla fine del testo.
Nel caso in cui sia lo stesso Soggetto Responsabile a scegliere di dichiarare al GSE la mancata certificazione dei propri moduli, o la non conformità degli stessi alla normativa di riferimento, al di fuori di un procedimento di verifica e di controllo, sarà possibile inviare al Gestore dei Servizi Energetici un’istanza che comporti il riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 5%. Anche questa tipologia di dichiarazione, consentita dal comma 4-ter dell’art. 42, deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, questa volta però sarà necessario compilare il Modulo 3 disponibile in fondo alla pagina.
Per entrambe le tipologie di istanze sarà il Soggetto Responsabile a dover dimostrare al GSE quanto segue:
Queste nuove disposizioni non potranno valere nei casi in cui il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso o concluso con sentenza di condanna, anche se non definitiva; ma anche nei casi in cui l’istante sia coinvolto in procedimenti o processi penali, sia in corso che conclusi con sentenza di condanna, anche non definitiva, in merito all’installazione di moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti a norma di legge.
Questa nuova impostazione normativa è resa valida anche per gli impianti per i quali, in precedenza, erano già state riconosciute le decurtazioni previste dall’art. 57-quater della Legge 96 del 21 giugno 2017. I Soggetti che avevano già presentato richiesta per ottenere una tariffa base decurtata del 20% o del 10% dovranno integrare l’istanza entro il 30 giugno 2020, pena la sospensione dell’erogazione degli incentivi.
In questo caso specifico l’istanza dovrà avere forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dovrà seguire il format degli allegati Modulo 2 o Modulo 2 BIS a seconda della fattispecie del caso.
Il GSE ricorda, infine, che per gli impianti fotovoltaici per cui è valida questa possibilità, cioè quella prevista dai commi 4-bis e 4-ter dell’art. 42 non è possibile introdurre le maggiorazioni introdotte dall’art 14 c.1 lettera d) del DM 5/5/2011 e dall’art. 5 c.2 lettera a) del DM 5/7/2012.
Il Gestore del Servizi Energetici ha comunicato attraverso il suo portale questa deroga all’art.13-bis del D.L. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019 e modificato dall’art. 42 del D.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, che è stato adottato per tutelare dalla produzione di energia da impianti fotovoltaici costituiti da moduli non certificati o con certificazioni fuori norma.
Sulla base di questa nuova possibilità di revisione delle tariffe incentivanti ai Soggetti Responsabili che beneficiano del Conto Energia in quanto titolari di impianti FV con potenza nominale superiore a 3 kW, ma che in seguito a verifiche o controlli sono risultati non certificati o accompagnati da certificazioni non conformi, è data la possibilità di aprire un’istanza ai sensi del comma 4-bis dell’art. 42. La richiesta di riconoscimento della tariffa deve essere inviata a mo’ di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella forma del modulo 1 scaricabile alla fine del testo.
Nel caso in cui sia lo stesso Soggetto Responsabile a scegliere di dichiarare al GSE la mancata certificazione dei propri moduli, o la non conformità degli stessi alla normativa di riferimento, al di fuori di un procedimento di verifica e di controllo, sarà possibile inviare al Gestore dei Servizi Energetici un’istanza che comporti il riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 5%. Anche questa tipologia di dichiarazione, consentita dal comma 4-ter dell’art. 42, deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, questa volta però sarà necessario compilare il Modulo 3 disponibile in fondo alla pagina.
Per entrambe le tipologie di istanze sarà il Soggetto Responsabile a dover dimostrare al GSE quanto segue:
- Di aver proceduto con i mezzi consentiti dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli;
- L’effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici individuati dalla normativa, nonché la loro perfetta funzionalità e sicurezza, così come stabilito dalle tabelle dell’Allegato 1.
Queste nuove disposizioni non potranno valere nei casi in cui il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso o concluso con sentenza di condanna, anche se non definitiva; ma anche nei casi in cui l’istante sia coinvolto in procedimenti o processi penali, sia in corso che conclusi con sentenza di condanna, anche non definitiva, in merito all’installazione di moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti a norma di legge.
Questa nuova impostazione normativa è resa valida anche per gli impianti per i quali, in precedenza, erano già state riconosciute le decurtazioni previste dall’art. 57-quater della Legge 96 del 21 giugno 2017. I Soggetti che avevano già presentato richiesta per ottenere una tariffa base decurtata del 20% o del 10% dovranno integrare l’istanza entro il 30 giugno 2020, pena la sospensione dell’erogazione degli incentivi.
In questo caso specifico l’istanza dovrà avere forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dovrà seguire il format degli allegati Modulo 2 o Modulo 2 BIS a seconda della fattispecie del caso.
Il GSE ricorda, infine, che per gli impianti fotovoltaici per cui è valida questa possibilità, cioè quella prevista dai commi 4-bis e 4-ter dell’art. 42 non è possibile introdurre le maggiorazioni introdotte dall’art 14 c.1 lettera d) del DM 5/5/2011 e dall’art. 5 c.2 lettera a) del DM 5/7/2012.
