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Impianti di climatizzazione per la prevenzione incendi: pubblicato il decreto 10 marzo 2020
I fluidi A1 e A2L possono essere utilizzati negli impianti per la prevenzione antincendio, le novità introdotte dal decreto 10 marzo 2020
È stati pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n,73 del 20/03/2020) il Decreto 10 marzo 2020 recante le nuove disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Un aggiornamento normativo che si è reso necessario dal momento che le regole tecniche di prevenzione incendi per la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici negli impianti di climatizzazione e condizionamento, presenti all’interno delle aree aperte al pubblico, sono state superate dallo sviluppo tecnologico di questi impianti.
Come descritto dall’Art 1 del decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell’interno, i contenuti del nuovo Decreto si applicano “alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali citati in premessa.”
La norma, alla stesura della quale ha partecipato attivamente anche AiCARR, ammette la possibilità di utilizzo di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and safety classification» o norma equivalente, negli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all'art. 1, dove sia prescritto l'utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, fermo restando la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell'arte.
Il Decreto individua inoltre come rilevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti di climatizzazione e condizionamento inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, e stabilisce che la documentazione prevista al punto 3.2 dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 relativa alla dichiarazione di conformità venga prodotta comprensiva del manuale di uso e manutenzione.
Il comma 3 dell’articolo 2 impone infine che il manuale di uso e manutenzione sia predisposto, in lingua italiana, dall'impresa di installazione dell'impianto di climatizzazione e condizionamento, del rispetto delle norme tecniche applicabili, considerando i dati forniti dai produttori dei componenti installati e che debba contenere il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.
Il testo del decreto 10 marzo 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2020 e, come previsto dal testo normativo, entrerà ufficialmente in vigore 90 giorni dalla data di pubblicazione.
Come descritto dall’Art 1 del decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell’interno, i contenuti del nuovo Decreto si applicano “alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali citati in premessa.”
La norma, alla stesura della quale ha partecipato attivamente anche AiCARR, ammette la possibilità di utilizzo di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and safety classification» o norma equivalente, negli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all'art. 1, dove sia prescritto l'utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, fermo restando la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell'arte.
Il Decreto individua inoltre come rilevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti di climatizzazione e condizionamento inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, e stabilisce che la documentazione prevista al punto 3.2 dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 relativa alla dichiarazione di conformità venga prodotta comprensiva del manuale di uso e manutenzione.
Il comma 3 dell’articolo 2 impone infine che il manuale di uso e manutenzione sia predisposto, in lingua italiana, dall'impresa di installazione dell'impianto di climatizzazione e condizionamento, del rispetto delle norme tecniche applicabili, considerando i dati forniti dai produttori dei componenti installati e che debba contenere il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.
Il testo del decreto 10 marzo 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2020 e, come previsto dal testo normativo, entrerà ufficialmente in vigore 90 giorni dalla data di pubblicazione.
