Focus Incentivi
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Il GSE pubblica tutti i chiarimenti sul Quinto Conto Energia
Il GSE ha fornito diversi chiarimenti nell’ambito del Quinto Conto Energia, spiegando nel dettaglio la documentazione necessaria e le caratteristiche degli impianti che dovranno essere iscritti al Registro, ma anche sui Certificati Verdi, gli inverter e le definizioni di Edificio Certificabile.
Gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree della Pubblica Amministrazione non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro, accedendo direttamente agli incentivi previsti dal DM 5 Maggio 20122, a patto che gli impianti siano attivati entro il 31 dicembre 2012 e che l’area preposta sia di proprietà delle PA già alla data di attivazione degli impianti e per tutta la durata del periodo di incentivazione.
Gli impianti che rientrano nel limite di costo sono inseriti in una graduatoria formata secondo i criteri di priorità definiti dal DM 5 Luglio 2012 e in base alle informazioni e dati forniti dalle dichiarazioni sostitutive dell’ atto di notorietà.
Le cause più frequenti di esclusione dal Registro sono state segnalate dal GSE per facilitare gli operatori nell’iter corretto di iscrizione:
- mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di sottoscrizione della stessa;
- modifiche o alterazione inserite a mano nella dichiarazione;
- mancanza del documento d’identità del sottoscrittore allegato alla dichiarazione;
- parti non leggibili o mancanza di informazioni fondamentali nei documenti che causano l’invalidità della dichiarazione o della copia del documento d’identità del dichiarante.
L’applicazione fornita dal GSE per l’iscrizione al Registro consente comunque di verificare la validità dei dati inseriti ed, eventualmente, permette di inviare una nuova richiesta corretta che va a sostituire la precedente, purché inviata nel periodo di apertura del Registro.
Il Gestore dei Servizi Energetici comunica che le modalità per acquisire le misure dai gestori di rete verranno definite una volta completato il quadro normativo di riferimento in materia di misura.
In merito all’articolo 20 del DM 6 Luglio 2012, relativo al ritiro dei certificati verdi rilasciati per la produzione di energia fino al 2015, il GSE ha infatti reso noto delle precisazioni comunicando agli operatori, proprietari di impianti qualificati IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili), che per quanto riguarda l’emissione di CV (Certificati Verdi) “rimangono valide le attuali modalità di emissione anticipata, tra cui quella su base mensile”. Le modalità per la richiesta delle emissioni a consuntivo 2012 e per le compensazioni dei Certificati ottenuti a preventivo saranno comunicate sul sito del GSE, come già fatto per il 2011.
“La completa razionalizzazione, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, della responsabilità di tutte le attività di misura della produzione (anche per impianti già in funzione) - ha aggiunto il GSE in una nota - necessita di tempi adeguati per consentire agli interessati di adeguare le proprie dotazioni al nuovo assetto di erogazione del servizio”.
Il GSE ha emesso un documento che faciliterà gli operatori in merito all’ammissione alle tariffe incentivanti, illustrando alcuni passi fondamentali per accedere agli incentivi.
Edificio energeticamente certificabile
Un edificio, affinché venga definito “energeticamente certificabile”, deve dimostrare determinati paramentri come essere dotato di un impianto termico destinato alla climatizzazione invernale, rispettare le altezze minime interne mentre le superfici utili dei locali devono essere conformi alla normativa vigente.
Se si installa un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative su un nuovo edificio, questo deve rispettare i requisiti energetici previsti. Se l’installazione di questo tipo di impianto viene fatta su un edificio già esistente, l’intervento diventra di ristrutturazione e pertanto deve rispettare i relativi requisiti energetici.
Moduli fotovoltaici
La documentazione prevista per dimostrare il rispetto dei requisiti previsti per i moduli deve attestare che:
- i moduli hanno superato test di laboratori di prova accreditati per le prove specifiche;
- il processo produttivo in fabbrica è stato controllato per garantire che i livelli di qualità siano costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di tipo;
- il sito di produzione dei moduli sia certificato ISO 9001:2008 (qualità), OHSAS 18001 (salute e sicurezza del lavoro), ISO 14001 (gestione ambientale).
Inoltre, va certificata la produzione in Paesi UE/SEE ( per accedere alla relativa maggiorazione tariffaria prevista per impianti con moduli UE) e dimostrata la “non convenzionalità” dei moduli ( per accedere alla maggiorazione tariffaria prevista per impianti con moduli di questo tipo).
Gruppi di conversione (Inverter)
Per certificare il rispetto dei requisiti relativi agli inverter bisogna documentare che il processo produttivo in fabbrica è stato controllato per garantire che i livelli di qualità siano costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di tipo (previste dalla norma CEI 0-21 per impianti collegati a rete BT e dalla norma CEI 0-16 per quelli collegati alla rete MT/AT).
La certificazione di produzione in Paesi UE/CEE è necessaria solo per accedere alla maggiorazione prevista per impianti che utilizzano inverter di questo tipo.
Iscrizione al Registro degli Impianti fotovoltaici
Gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree della Pubblica Amministrazione non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro, accedendo direttamente agli incentivi previsti dal DM 5 Maggio 20122, a patto che gli impianti siano attivati entro il 31 dicembre 2012 e che l’area preposta sia di proprietà delle PA già alla data di attivazione degli impianti e per tutta la durata del periodo di incentivazione.
Gli impianti che rientrano nel limite di costo sono inseriti in una graduatoria formata secondo i criteri di priorità definiti dal DM 5 Luglio 2012 e in base alle informazioni e dati forniti dalle dichiarazioni sostitutive dell’ atto di notorietà.
Le cause più frequenti di esclusione dal Registro sono state segnalate dal GSE per facilitare gli operatori nell’iter corretto di iscrizione:
- mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di sottoscrizione della stessa;
- modifiche o alterazione inserite a mano nella dichiarazione;
- mancanza del documento d’identità del sottoscrittore allegato alla dichiarazione;
- parti non leggibili o mancanza di informazioni fondamentali nei documenti che causano l’invalidità della dichiarazione o della copia del documento d’identità del dichiarante.
L’applicazione fornita dal GSE per l’iscrizione al Registro consente comunque di verificare la validità dei dati inseriti ed, eventualmente, permette di inviare una nuova richiesta corretta che va a sostituire la precedente, purché inviata nel periodo di apertura del Registro.
Procedura di rilascio dei Certificati Verdi
Il Gestore dei Servizi Energetici comunica che le modalità per acquisire le misure dai gestori di rete verranno definite una volta completato il quadro normativo di riferimento in materia di misura.
In merito all’articolo 20 del DM 6 Luglio 2012, relativo al ritiro dei certificati verdi rilasciati per la produzione di energia fino al 2015, il GSE ha infatti reso noto delle precisazioni comunicando agli operatori, proprietari di impianti qualificati IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili), che per quanto riguarda l’emissione di CV (Certificati Verdi) “rimangono valide le attuali modalità di emissione anticipata, tra cui quella su base mensile”. Le modalità per la richiesta delle emissioni a consuntivo 2012 e per le compensazioni dei Certificati ottenuti a preventivo saranno comunicate sul sito del GSE, come già fatto per il 2011.
“La completa razionalizzazione, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, della responsabilità di tutte le attività di misura della produzione (anche per impianti già in funzione) - ha aggiunto il GSE in una nota - necessita di tempi adeguati per consentire agli interessati di adeguare le proprie dotazioni al nuovo assetto di erogazione del servizio”.
Certificazione ed attestazione dei moduli fotovoltaici, inverter e definizione di edificio “Energeticamente Certificabile”
Il GSE ha emesso un documento che faciliterà gli operatori in merito all’ammissione alle tariffe incentivanti, illustrando alcuni passi fondamentali per accedere agli incentivi.
Edificio energeticamente certificabile
Un edificio, affinché venga definito “energeticamente certificabile”, deve dimostrare determinati paramentri come essere dotato di un impianto termico destinato alla climatizzazione invernale, rispettare le altezze minime interne mentre le superfici utili dei locali devono essere conformi alla normativa vigente.
Se si installa un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative su un nuovo edificio, questo deve rispettare i requisiti energetici previsti. Se l’installazione di questo tipo di impianto viene fatta su un edificio già esistente, l’intervento diventra di ristrutturazione e pertanto deve rispettare i relativi requisiti energetici.
Moduli fotovoltaici
La documentazione prevista per dimostrare il rispetto dei requisiti previsti per i moduli deve attestare che:
- i moduli hanno superato test di laboratori di prova accreditati per le prove specifiche;
- il processo produttivo in fabbrica è stato controllato per garantire che i livelli di qualità siano costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di tipo;
- il sito di produzione dei moduli sia certificato ISO 9001:2008 (qualità), OHSAS 18001 (salute e sicurezza del lavoro), ISO 14001 (gestione ambientale).
Inoltre, va certificata la produzione in Paesi UE/SEE ( per accedere alla relativa maggiorazione tariffaria prevista per impianti con moduli UE) e dimostrata la “non convenzionalità” dei moduli ( per accedere alla maggiorazione tariffaria prevista per impianti con moduli di questo tipo).
Gruppi di conversione (Inverter)
Per certificare il rispetto dei requisiti relativi agli inverter bisogna documentare che il processo produttivo in fabbrica è stato controllato per garantire che i livelli di qualità siano costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di tipo (previste dalla norma CEI 0-21 per impianti collegati a rete BT e dalla norma CEI 0-16 per quelli collegati alla rete MT/AT).
La certificazione di produzione in Paesi UE/CEE è necessaria solo per accedere alla maggiorazione prevista per impianti che utilizzano inverter di questo tipo.
