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29.10.2015
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I sistemi di aerazione dei locali di lavoro devono essere collegati con l’esterno. La parola alla Cassazione

Sistemi di aerazione nei locali di lavoro come refettori, spogliatoi e servizi: è indispensabile un collegamento con l'esterno.
I locali lavorativi destinati a spogliatoio e refettorio devono essere provvisti di sistemi di aerazione collegati direttamente con l’esterno, anche se, al loro interno, esiste già un sistema di ventilazione.

L’ha stabilito la sentenza 42424 del 22 Ottobre 2015 della Corte di Cassazione, che ha determinato che i locali debbano essere sufficientemente aerati con aperture naturali, non ritenendo sufficiente la semplice aerazione tramite aspiratori e sistemi di ventilazione forzata.

Si tratta, infatti, di locali destinati a un utilizzo particolarmente portatore di odori, da parte dei lavoratori: parliamo di spogliatoi, sevizi igienici e refettori.

La sentenza sottolinea, inoltre, che a soddisfare questo scopo non sia idoneo nemmeno un sistema di aerazione collegato a un altro sistema di aerazione del complesso industriale connesso, a sua volta, con l’esterno: è assolutamente indispensabile che i locali siano collegati direttamente con l’esterno, per l’utilizzo a cui sono destinati.

L’origine di questa sentenza risale a una sentenza di Aprile 2014, che condannava un datore di lavoro alla pena di 1.000 € perché i locali lavorativi non erano stati ritenuti conformi a quanto riportato nell’articolo 63 del D.Lgs. 81/08, e per non aver svolto la manutenzione tecnica necessaria.

Il datore di lavoro ha presentato ricorso in quanto aveva ritenuto integrate entrambe le disposizioni, ma il ricorso è stato respinto in Cassazione: mancava il collegamento diretto tra i locali lavorativi e l’ambiente esterno, e le prescrizioni relative alla manutenzione non erano state ottemperate.

Per quanto riguarda i sistemi di aerazione, il datore di lavoro sosteneva che un collegamento con l’esterno esistesse, in relazione alla presenza di un sistema di aerazione più articolato, che copriva l’intero capannone.

Questo fattore, però, non è stato sufficiente a evitare al datore di lavoro il pagamento della multa.

Il testo della sentenza è in allegato.