Speciale 157
Applicazione e risultati in termini climatici dei nuovi Gas refrigeranti ecologici
Articolo di Maurizio Cudicio

I gas refrigeranti ecologici in risposta al Regolamento (UE) N. 517/2014

Il regolamento è stato istituito per imporre una normativa univoca e precisa sui gas refrigeranti, così da proteggere l’ambiente dall’effetto nocivo di questi prodotti e ridurre l’impatto ambientale dell’attività umana.
Il Regolamento UE 517/2014 stabilisce le disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi e più precisamente:
  1. impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
  2. impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra;
  3. stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.
 
Tutto questo avviene attraverso una serie di controlli e verifiche che proprietario, e più in generale gli operatori di settore, sono tenuti a seguire.

Controlli


Gli operatori sono tenuti ad eseguire controlli regolari sulle perdite che possono avvenire su apparecchiature contenenti  gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2, ad eccezione delle apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, purché siano ovviamente etichettate come ermeticamente sigillate.
I controlli devono essere effettuati con la seguente cadenza:
  • 12 mesi: apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente che non siano dotate di sistema di controllo delle perdite
  • 24 mesi: apparecchiature di cui sopra se provviste di sistema di controllo delle perdite
  • 6 mesi: apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente se sprovvisti di sistema di controllo delle perdite
  • 12 mesi: apparecchiature di cui sopra se provviste di sistema di controllo delle perdite
  • 3 mesi: apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente sprovviste di sistema di rilevazione delle perdite
  • 6 mesi: apparecchiature di cui sopra se provviste di sistema di controllo delle perdite

 Recupero

Il recupero dei gas frigoriferi utilizzati nelle apparecchiature di cui di seguito, deve essere svolto da personale qualificato e dotato di specifica certificazione, in modo che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti:
  • Apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fissi e di pompe di calore fisse;
  • Impianti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero.
 

REGOLAMENTI E OBBLIGHI LEGISLATIVI NAZIONALI

Ovviamente, il Regolamento 517/2014 è una normativa di livello europeo, pertanto spetta agli Stati Membri adeguarsi e legiferare in modo conforme alle prescrizioni generali. Per rispondere alle imposizioni sovranazionali l’Italia si è posta come obiettivo la riduzione, entro il 2030, dell’80% dei gas ad effetto serra in termini di CO2 equivalenti emessi in atmosfera. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2018, n. 146 è stata data esecuzione al  Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che contestualmente abroga il vecchio regolamento (CE) n. 842/2006, introducendo una serie di divieti dal 1 gennaio 2020 e stabilendo altri limiti che verranno posti in essere nel 2022 e 2025.