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Guida del MiSE sugli impianti termici: la CNA esprime il proprio disappunto
CNA esprime il proprio disappunto sulla guida pubblicata dal MiSE: informazioni confuse e, in alcuni casi, errate.
A pochi giorni dalla pubblicazione della guida del MiSE per la manutenzione, la corretta gestione e il controllo dell’efficienza degli impianti termici, emergono i primi pareri contrari.
La CNA, infatti, non ha esitato a manifestare il proprio disappunto nei confronti della pubblicazione del MiSE, ritenuta, innanzitutto, contraddittoria e, in alcuni punti, persino errata.
La “Guida per l’esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici” che il MiSE ha redatto in collaborazione con l’ENEA, a detta della CNA, dovrebbe essere “una piccola pubblicazione, con lo scopo di chiarire e/o semplificare la comprensione di una specifica materia”, ma non va certo in questa direzione, tanto che CNA Installazione Impianti e Assistal/Confindustria hanno rifiutato di aderire e proporre il proprio logo.
La CNA si riferisce, in particolar modo, alle indicazioni riportate dalla Guida in riferimento alle tempistiche dei controlli di efficienza energetica che, secondo l’allegato A del DPR 74/2013 (che approfondisce le definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione di ACS), dovrebbe corrispondere a 4 anni. Il problema risiede nel fatto che questo allegato funge da norma di chiusura, che stabilisce un limite massimo che non può essere superato dai manutentori.
Sostanzialmente, il controllo dell’efficienza energetica di una caldaia va svolto almeno una volta ogni 4 anni, e in ogni caso con tempi stabiliti dall’installatore (tempi, peraltro, già rivisti e, in alcuni casi, addirittura dimezzati dalle Regioni).
Secondo la CNA, non è possibile garantire l’efficienza energetica della caldaia ogni 4 anni: effettuando un’analisi di combustione, che esamina canna fumaria, tiraggio, scambiatore e bruciatore, eventuali problemi si possono rilevare nell’immediato. Inoltre, cosa andranno a prescrivere le istruzioni tecniche per l’uso che i produttori sono obbligati a fornire ai clienti?
Il DPR 74/2013 è molto chiaro dal punto di vista delle tempistiche: per gli interventi di controllo e manutenzione sugli impianti termici di climatizzazione invernale con potenza termica uguale o maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva con potenza uguale o maggiore a 12 kW, i controlli di efficienza energetica, la cui cadenza viene stabilita dall’installatore, devono essere effettuati alla prima messa in esercizio dell’impianto nel caso di sostituzione di parti importanti dell’impianto, e nel caso di interventi che vadano a modificare l’efficienza energetica dell’impianto.
Sarà queste scadenze e questi casi, che il manutentore dovrà rispettare.
La CNA conclude il proprio intervento sottolineando come per le imprese siano indispensabili “leggi chiare, non norme contraddittorie e dalle molteplici interpretazioni”.
La CNA, infatti, non ha esitato a manifestare il proprio disappunto nei confronti della pubblicazione del MiSE, ritenuta, innanzitutto, contraddittoria e, in alcuni punti, persino errata.
La “Guida per l’esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici” che il MiSE ha redatto in collaborazione con l’ENEA, a detta della CNA, dovrebbe essere “una piccola pubblicazione, con lo scopo di chiarire e/o semplificare la comprensione di una specifica materia”, ma non va certo in questa direzione, tanto che CNA Installazione Impianti e Assistal/Confindustria hanno rifiutato di aderire e proporre il proprio logo.
Ma qual è la ragione principale di tale posizione radicale assunta dalla CNA?
La CNA si riferisce, in particolar modo, alle indicazioni riportate dalla Guida in riferimento alle tempistiche dei controlli di efficienza energetica che, secondo l’allegato A del DPR 74/2013 (che approfondisce le definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione di ACS), dovrebbe corrispondere a 4 anni. Il problema risiede nel fatto che questo allegato funge da norma di chiusura, che stabilisce un limite massimo che non può essere superato dai manutentori.
Sostanzialmente, il controllo dell’efficienza energetica di una caldaia va svolto almeno una volta ogni 4 anni, e in ogni caso con tempi stabiliti dall’installatore (tempi, peraltro, già rivisti e, in alcuni casi, addirittura dimezzati dalle Regioni).
Secondo la CNA, non è possibile garantire l’efficienza energetica della caldaia ogni 4 anni: effettuando un’analisi di combustione, che esamina canna fumaria, tiraggio, scambiatore e bruciatore, eventuali problemi si possono rilevare nell’immediato. Inoltre, cosa andranno a prescrivere le istruzioni tecniche per l’uso che i produttori sono obbligati a fornire ai clienti?
Il DPR 74/2013 è molto chiaro dal punto di vista delle tempistiche: per gli interventi di controllo e manutenzione sugli impianti termici di climatizzazione invernale con potenza termica uguale o maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva con potenza uguale o maggiore a 12 kW, i controlli di efficienza energetica, la cui cadenza viene stabilita dall’installatore, devono essere effettuati alla prima messa in esercizio dell’impianto nel caso di sostituzione di parti importanti dell’impianto, e nel caso di interventi che vadano a modificare l’efficienza energetica dell’impianto.
Sarà queste scadenze e questi casi, che il manutentore dovrà rispettare.
La CNA conclude il proprio intervento sottolineando come per le imprese siano indispensabili “leggi chiare, non norme contraddittorie e dalle molteplici interpretazioni”.
