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13.11.2015
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Formazione ingegneri: grossi rischi per chi, nel 2015, non ha raggiunto la soglia dei 30 CFP

Formazione degli ingegneri: previste sanzioni non trascurabili per chi a fine 2015 non ha raggiunto i 30 CFP necessari.
Nel 2015 molti ingegneri non hanno raggiunto la soglia minima dei 30 CFP, rischiando sanzioni disciplinari non trascurabili.

Con una circolare pubblicata il 9 Novembre scorso, infatti, il CNI ha segnalato che, durante il recente incontro a Cernobbio sulla formazione degli ingegneri, sono stati presentati diversi dati relativi alla frequenza ai corsi per il rispetto della normativa sulla formazione permanente continua.

È emerso che se, da un lato, buona parte degli ingegneri iscritti all’ordine ha frequentato i corsi e ottenuto il numero minimo di 30 CFP, un’altra parte consistente di iscritti non ha rispettato tale obbligo di aggiornamento professionale e, all’inizio del 2016, rischierà di trovarsi al di sotto della soglia minima.

Ma l’aggiornamento e la formazione per gli ingegneri sono fondamentali. Recita, infatti, l’articolo 7, comma 1, del DPR 7/08/2012 n. 137: “Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”.

Ma quali sono le conseguenze del mancato raggiungimento dei 30 CFP annuali richiesti per legge?

Se un iscritto dovesse svolgere un atto professionale senza possedere abbastanza crediti, è previsto, da parte del Regolamento, il deferimento al Consiglio di Disciplina, che esaminerà la questione e stabilirà se applicare una sanzione disciplinare.

L’atto professionale svolto in mancanza di crediti sufficienti, però, non perde di efficacia se chi si è occupato dell’esecuzione è un professionista regolarmente abilitato e iscritto all’Ordine Professionale.

Solo dopo aver esaminato accuratamente la situazione, i Collegi di disciplina possono stabilire la sospensione del soggetto o la sua cancellazione dall’albo.

Il CNI sottolinea inoltre che, chiaramente, ogni circostanza può dare luogo all’avvio di un procedimento disciplinare, e che ogni sanzione disciplinare può variare dall’avvertimento, alla sospensione o cancellazione dall’albo.

La circolare del CNI è scaricabile gratuitamente.