Fondo Kyoto – definizione dei beneficiari e principali scadenze per la richiesta del finanziamento
06/03/2012 – Il Fondo Kyoto è stato istituito dalla Legge finanziaria 2007 con l’obiettivo di finanziare misure previste dal Protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni inquinanti determinanti il riscaldamento globale.
Le modalità per l’erogazione dei finanziamenti sono state definite dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Il fondo, gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, è di 600 milioni di euro suddivisi in tre annualità da 200 milioni di euro ciascuna.
Beneficiari
Il fondo si rivolge a persone fisiche, comproprietà, imprese (tra cui le ESCo – Energy Service Company), persone giuridiche private (comprendenti Associazioni e Fondazioni), soggetti pubblici e condomini.
Interventi finanziabili
Il Fondo permette di finanziare interventi a livello regionale e nazionale.
A livello regionale sono finanziabili gli interventi di:
- microcogenerazione diffusa tramite l’installazione di impianti che utilizzano gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa quali fonti energetiche;
- installazione di impianti da fonti rinnovabili per la generazione di elettricità o calore;
- risparmio energetico e incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia.
A livello nazionale sono finanziabili gli interventi di:
- sostituzione di motori elettrici industriali con motori ad alta efficienza;
- interventi sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali;
- attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- progetti regionali di gestione forestale sostenibile volti ad individuare interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.
Agevolazioni
I finanziamenti sono garantiti ad un tasso agevolato dello 0,50% annuo per una durata massima di sei anni che diventano quindici per i soggetti pubblici rimborsabili in rate semestrali.
Per la parte di progetto non coperta dal finanziamento agevolato le banche potranno concedere un finanziamento proprio.
Cumulabilità
I benefici del Fondo Kyoto possono aggiungersi ai seguenti incentivi e tariffe:
- incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che consente il riconoscimento e il rilascio dei certificati verdi;
- “Terzo Conto Energia” e “Quarto Conto Energia”;
- incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti da fonti di energia rinnovabili con potenza nominale non inferiore a 5 MW;
- incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
Procedura di accesso ai finanziamenti
Le domande di ammissione all’ottenimento del finanziamento agevolato, da compilarsi esclusivamente online, dovranno essere presentate dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della Circolare Kyoto sulla Gazzetta Ufficiale con termine ultimo il 135° giorno.
Principali scadenze
1 Marzo 2012: pubblicazione della Circolare Kyoto in Gazzetta Ufficiale
Dal 2 Marzo 2012: accreditamento dei beneficiari mediante applicativo web
Dal 16 Marzo 2012: presentazione delle domande di finanziamento agevolato online mediante applicativo web
14 Luglio 2012: termine della presentazione delle domande di finanziamento agevolato
