Focus Efficienza Energetica
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Come cambiano le regole sulla contabilizzazione del calore con il DLgs 73
Pubblicato in GU il D.Lgs. 73 del 14/07/2020 che tra le altre cose modifica la normativa sulla contabilizzazione del calore e la lettura remota dei dispositivi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 73 del 14/07/2020 che introduce, tra le altre cose, novità sulla lettura remota dei contatori e sulla ripartizione delle spese per il riscaldamento e il raffrescamento. Il testo normativo entrerà in vigore a fine mese, il 29 luglio, e dà attuazione alla Direttiva Europea 2018/2002 che va a modificare la precedente direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Tra le più importanti novità introdotte con il testo, all’articolo 9, con l’aggiunta del comma 5-bis, si impone che tutti i contatori di fornitura, i sotto contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020 siano leggibili da remoto e che tutti questi dispositivi, entro il 1 gennaio 2027, siano dotati di sistemi che consentono la lettura da remoto.
Altre novità su questo tema derivano dall’introduzione dell’Allegato 9, operata con l’art 19 del DL n. 73 del 14/7/20, che individua i “Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico".
Il testo prevede che siano fatturati i consumi effettivi o quelli desunti dalle letture dei contabilizzatori, rilevate almeno con una lettura l’anno.
In seguito all’installazione di contatori o contabilizzatori leggibili da remoto, cioè dopo il 25 ottobre 2020, gli utenti finali che ne faranno richiesta potranno ricevere informazioni sulla fatturazione o sui consumi effettivi almeno ogni 3 mesi se hanno richiesto fatturazione elettronica o due volte l’anno negli altri casi. Dall’inizio del 2022 invece le informazioni sui consumi saranno fornite agli utenti finali almeno una volta al mese: saranno messe a disposizione via internet e aggiornate con frequenza pari a quella consentita dai sistemi di misurazione.
Sono poi state enunciate le informazioni minime da fornire nelle fatture sul consumo effettivo, sulle letture sei contabilizzatori di calore o nella documentazione trasmessa agli utenti, ossia:
Tra le più importanti novità introdotte con il testo, all’articolo 9, con l’aggiunta del comma 5-bis, si impone che tutti i contatori di fornitura, i sotto contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020 siano leggibili da remoto e che tutti questi dispositivi, entro il 1 gennaio 2027, siano dotati di sistemi che consentono la lettura da remoto.
Altre novità su questo tema derivano dall’introduzione dell’Allegato 9, operata con l’art 19 del DL n. 73 del 14/7/20, che individua i “Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico".
Il testo prevede che siano fatturati i consumi effettivi o quelli desunti dalle letture dei contabilizzatori, rilevate almeno con una lettura l’anno.
In seguito all’installazione di contatori o contabilizzatori leggibili da remoto, cioè dopo il 25 ottobre 2020, gli utenti finali che ne faranno richiesta potranno ricevere informazioni sulla fatturazione o sui consumi effettivi almeno ogni 3 mesi se hanno richiesto fatturazione elettronica o due volte l’anno negli altri casi. Dall’inizio del 2022 invece le informazioni sui consumi saranno fornite agli utenti finali almeno una volta al mese: saranno messe a disposizione via internet e aggiornate con frequenza pari a quella consentita dai sistemi di misurazione.
Sono poi state enunciate le informazioni minime da fornire nelle fatture sul consumo effettivo, sulle letture sei contabilizzatori di calore o nella documentazione trasmessa agli utenti, ossia:
- I prezzi correnti effettivi e il consumo energetico effettivo/il costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;
- Informazioni sui combustibili utilizzati per la produzione energetica e dati sulle emissioni annuali di gas a effetto serra nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. Non potranno inoltre mancare le dimostrazioni delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;
- Un confronto diretto tra i consumi correnti di energia dell'utente e i consumi rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente, presentati in formato di grafico, corretti per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;
- Contatti e recapiti delle associazioni dei consumatori e dell'ENEA, compresi quelli digitali, grazie ai quali gli utenti finali potranno riuscire ad ottenere informazioni sulle possibilità di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle tecnologie energetiche alternative disponibili;
- Chiarimenti sulle procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie disponibili per l’utente.
- Esempi di confronto tra consumi dell’utente e quelli dell’utente medio appartenente alla stessa categoria di utenza. Gli stessi confronti possono invece essere messi a disposizione online in caso di fatturazione elettronica.