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Sistemi di termoregolazione evoluti: in condominio non usufruiscono dell’Ecobonus 65%
Tre classi di sistemi di termoregolazione evoluti non possono essere utilizzati in associazione a un sistema di riscaldamento centralizzato, il chiarimento ENEA

Con una nuova FAQ l’ENEA ha chiarito perché non è possibile usufruire dell’ecobonus al 65% per l’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI e VII a servizio di impianti di riscaldamento centralizzato a servizio di una pluralità di utenze.
I meccanismi di detrazione fiscale previsti dalla normativa per gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici sono caratterizzati, per via della loro stessa natura, da una grande complessità, che l’Agenzia delle Entrate e l’ENEA continuano ad affrontare con pubblicazioni e servizi per il cittadino.
Recentemente l’ENEA ha ad esempio aggiornato le proprie FAQ sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico degli edifici esistenti. Tra le nuove domande una di quelle più interessanti riguarda la possibilità di usufruire dell’aliquota al 65% nel caso in cui, in un impianto di riscaldamento centralizzato connesso a una pluralità di utenze, sostituendo i generatori di calore obsoleti con generatori a condensazione con efficienza pari o superiori al 90%, si provveda anche all’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti delle classi V, VI e VII.
L’Agenzia nazionale ENEA a questa domanda ha dato risposta negativa, in quanto i sistemi di termoregolazione delle classi V, VI e VIII sono apparecchi di riscaldamento modulanti e pertanto agiscono “modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”.
Si tratta quindi di apparecchi che non possono essere applicati a una pluralità di utenze e in particolare perché:
Per i sistemi di classe VII va invece fatta una precisazione. Si tratta di sistemi che presentano “tre o più sensori ambientali che variano la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso” e che non possono essere installati nell’ambito di impianti centralizzati in virtù del comma 2 dell’art 7 del DPR 412/93.
Questo testo normativo prescrive infatti “l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore” per impianti termici centralizzati con potenza del generatore uguale o superiore a 35 kW. Negli edifici con questa tipologia di impianti infatti è necessario che il gruppo termoregolatore sia pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna, la quale deve essere misurata con un’incertezza non superiore a ±2 °C, così come le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore.
Per leggere il testo completo della risposta ENEA alla FAQ sull’utilizzo dei sisitemi di termoregolazione evoluti in condominio e tutte le altre nuove FAQ scarica il pdf messo a disposizione qui di seguito.
I meccanismi di detrazione fiscale previsti dalla normativa per gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici sono caratterizzati, per via della loro stessa natura, da una grande complessità, che l’Agenzia delle Entrate e l’ENEA continuano ad affrontare con pubblicazioni e servizi per il cittadino.
Recentemente l’ENEA ha ad esempio aggiornato le proprie FAQ sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico degli edifici esistenti. Tra le nuove domande una di quelle più interessanti riguarda la possibilità di usufruire dell’aliquota al 65% nel caso in cui, in un impianto di riscaldamento centralizzato connesso a una pluralità di utenze, sostituendo i generatori di calore obsoleti con generatori a condensazione con efficienza pari o superiori al 90%, si provveda anche all’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti delle classi V, VI e VII.
L’Agenzia nazionale ENEA a questa domanda ha dato risposta negativa, in quanto i sistemi di termoregolazione delle classi V, VI e VIII sono apparecchi di riscaldamento modulanti e pertanto agiscono “modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”.
Si tratta quindi di apparecchi che non possono essere applicati a una pluralità di utenze e in particolare perché:
- I sistemi di classe V sono dotati di un solo “termostato elettronico ambientale”;
- I sistemi di classe VI sono dotati di “una centralina di termoregolazione e di un sensore ambientale”.
Per i sistemi di classe VII va invece fatta una precisazione. Si tratta di sistemi che presentano “tre o più sensori ambientali che variano la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso” e che non possono essere installati nell’ambito di impianti centralizzati in virtù del comma 2 dell’art 7 del DPR 412/93.
Questo testo normativo prescrive infatti “l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore” per impianti termici centralizzati con potenza del generatore uguale o superiore a 35 kW. Negli edifici con questa tipologia di impianti infatti è necessario che il gruppo termoregolatore sia pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna, la quale deve essere misurata con un’incertezza non superiore a ±2 °C, così come le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore.
Per leggere il testo completo della risposta ENEA alla FAQ sull’utilizzo dei sisitemi di termoregolazione evoluti in condominio e tutte le altre nuove FAQ scarica il pdf messo a disposizione qui di seguito.