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Attestato di Prestazione Energetica: Lombardia ed Emilia Romagna chiariscono i dubbi sull’applicazione delle nuove norme
In Lombardia, validi sia APE del D.L. 63/2013 che ACE redatti dopo la legge n. 90/2013. In Emilia Romagna Attestato di Certificazione Energetica e Attestato di Prestazione Energetica corrispondono.

La Regione Lombardia ha reso note nei giorni scorsi alcune indicazioni relative agli effetti della conversione in legge del Decreto n. 63 del 4 giugno 2013 sulle prestazioni energetiche degli edifici, inserendo disposizioni urgenti sul recepimento della Direttiva 2012/31/UE del Parlamento europeo.
La Legge di Conversione n. 90/2013 entrata in vigore dal 4 agosto ha apportato parecchie modifiche al d.lgs. 192/2005 di attuazione della direttiva 2002/91/CE e, in più, ha riformulato l’art. 17, il quale riconosce alle Regioni e Province autonome la possibilità di adottare una propria disciplina in materia, chiamata nello specifico “clausola di cedevolezza”, solo nel caso in cui queste “non abbiano provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione” (art. 17).
Su questo argomento, la Regione Lombardia osserva che, sulla base dell’art. 9 della L.R. 24/2006, vengono attribuite alla Giunta la competenza nel dettare disposizioni sia per ridurre il consumo energetico, sia per certificare il fabbisogno energetico degli edifici, conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE e della direttiva 2010/31/UE. Per quanto riguarda invece l’art. 9 bis della stessa legge, questo prevede che sia compito della Giunta definire, nello stesso ambito, le modalità per anticipare al 31/12/2015 l’applicazione dei limiti del fabbisogno energetico previsti da art.9 della direttiva 2010/31/UE.
La deliberazione della Giunta regionale lombarda n. 8/8745 del 22 dic. 2008, anche se precedente alla direttiva 2010/31/UE, contiene disposizioni che rispondono alle previsioni presenti nella direttiva stessa; altre previsioni di questa sono state attuate grazie alle deliberazioni n. 1811/2011, 2554/2011, 255/2011, 4416/2012 della Giunta regionale.
La Regione Lombardia evidenzia che le disposizioni della direttiva 2010/31/UE non ancora attuate si riferiscono alle prestazioni di impianti per la climatizzazione estiva, mentre, non essendo ancora scaduti i termini previsti dalla direttiva, non può essere ritenuta un inadempimento la mancanza di disposizioni per la realizzazione di edifici ad emissioni quasi zero.
Inoltre, nella circolare n. 12976 del 25 giugno 2013 del Ministero dello sviluppo economico è previsto che fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4 del D.L. 63/2013, si debba adempiere alle prescrizioni dello stesso decreto legge, e cioè redigendo l’APE (che ora sostituisce l’ACE) in base alle modalità di calcolo presenti nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. In breve, l’ACE el’APE verranno redatti secondo modalità della direttiva 2002/91/CE.
Attraverso una lettera di chiarimenti del 7 agosto, Il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) fa salve le norme regionali che non hanno ancora recepito la direttiva 2010/31/UE, intervenendo così sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell’APE. Riassumendo, fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, valgono le prescrizioni del decreto legge modificato dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Per quanto concerne la Regione Emilia-Romagna, ha anch’essa emanato una nota di chiarimento precisando che in materia di certificazione energetica, le nuove disposizioni per tali procedure non comportano modifiche immediate rispetto a quanto previsto dalle disposizioni della Regione.
Riguardo, invece, all’introduzione dell’Attestato di prestazione energetica, la Delibera della Giunta regionale 1336/2011 sancisce l’equivalenza effettiva tra le definizioni di “Attestato di Certificazione Energetica” e di “Attestato di Prestazione Energetica”, coerentemente alla Direttiva 2010/31/UE. Il documento registrato come “Attestato di Certificazione Energetica” nel sistema regionale di certificazione energetica corrisponde a tutti gli effetti all’Attestato di Prestazione Energetica” previsto dalla Legge 90/2013.
Stando ai contenuti dell’Attestato e alle modalità di calcolo degli indici di prestazione energetica, la Regione Emilia-Romagna continua ad applicare le norme vigenti nelle more dell’emanazione del provvedimento di cui al comma 12 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 e modificato dalla Legge 90/2013. A tal proposito è da considerarsi anche la circolare ministeriale del 7 agosto 2013. Contrariamente, invece, in materia di produzione e allegazione dell’Attestato, nelle more di aggiornamento della normativa regionale devono essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis dell’art. 6 della legge n. 90 del 2013.
La Legge di Conversione n. 90/2013 entrata in vigore dal 4 agosto ha apportato parecchie modifiche al d.lgs. 192/2005 di attuazione della direttiva 2002/91/CE e, in più, ha riformulato l’art. 17, il quale riconosce alle Regioni e Province autonome la possibilità di adottare una propria disciplina in materia, chiamata nello specifico “clausola di cedevolezza”, solo nel caso in cui queste “non abbiano provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione” (art. 17).
Su questo argomento, la Regione Lombardia osserva che, sulla base dell’art. 9 della L.R. 24/2006, vengono attribuite alla Giunta la competenza nel dettare disposizioni sia per ridurre il consumo energetico, sia per certificare il fabbisogno energetico degli edifici, conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE e della direttiva 2010/31/UE. Per quanto riguarda invece l’art. 9 bis della stessa legge, questo prevede che sia compito della Giunta definire, nello stesso ambito, le modalità per anticipare al 31/12/2015 l’applicazione dei limiti del fabbisogno energetico previsti da art.9 della direttiva 2010/31/UE.
La deliberazione della Giunta regionale lombarda n. 8/8745 del 22 dic. 2008, anche se precedente alla direttiva 2010/31/UE, contiene disposizioni che rispondono alle previsioni presenti nella direttiva stessa; altre previsioni di questa sono state attuate grazie alle deliberazioni n. 1811/2011, 2554/2011, 255/2011, 4416/2012 della Giunta regionale.
La Regione Lombardia evidenzia che le disposizioni della direttiva 2010/31/UE non ancora attuate si riferiscono alle prestazioni di impianti per la climatizzazione estiva, mentre, non essendo ancora scaduti i termini previsti dalla direttiva, non può essere ritenuta un inadempimento la mancanza di disposizioni per la realizzazione di edifici ad emissioni quasi zero.
Inoltre, nella circolare n. 12976 del 25 giugno 2013 del Ministero dello sviluppo economico è previsto che fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4 del D.L. 63/2013, si debba adempiere alle prescrizioni dello stesso decreto legge, e cioè redigendo l’APE (che ora sostituisce l’ACE) in base alle modalità di calcolo presenti nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. In breve, l’ACE el’APE verranno redatti secondo modalità della direttiva 2002/91/CE.
Attraverso una lettera di chiarimenti del 7 agosto, Il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) fa salve le norme regionali che non hanno ancora recepito la direttiva 2010/31/UE, intervenendo così sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell’APE. Riassumendo, fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, valgono le prescrizioni del decreto legge modificato dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Per quanto concerne la Regione Emilia-Romagna, ha anch’essa emanato una nota di chiarimento precisando che in materia di certificazione energetica, le nuove disposizioni per tali procedure non comportano modifiche immediate rispetto a quanto previsto dalle disposizioni della Regione.
Riguardo, invece, all’introduzione dell’Attestato di prestazione energetica, la Delibera della Giunta regionale 1336/2011 sancisce l’equivalenza effettiva tra le definizioni di “Attestato di Certificazione Energetica” e di “Attestato di Prestazione Energetica”, coerentemente alla Direttiva 2010/31/UE. Il documento registrato come “Attestato di Certificazione Energetica” nel sistema regionale di certificazione energetica corrisponde a tutti gli effetti all’Attestato di Prestazione Energetica” previsto dalla Legge 90/2013.
Stando ai contenuti dell’Attestato e alle modalità di calcolo degli indici di prestazione energetica, la Regione Emilia-Romagna continua ad applicare le norme vigenti nelle more dell’emanazione del provvedimento di cui al comma 12 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 e modificato dalla Legge 90/2013. A tal proposito è da considerarsi anche la circolare ministeriale del 7 agosto 2013. Contrariamente, invece, in materia di produzione e allegazione dell’Attestato, nelle more di aggiornamento della normativa regionale devono essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis dell’art. 6 della legge n. 90 del 2013.