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28.06.2013
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Qualificazione e indipendenza dei certificatori energetici, breve guida al nuovo decreto

Pubblicato in Gazzetta il Decreto n.75 che disciplina i requisiti di formazione e imparzialità per i tecnici che effettuano certificazioni energetiche degli edifici.
Il ministero dello sviluppo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 27 Giugno, il decreto16 aprile 2013, n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici”. Il decreto porta diverse novità, vediamole di seguito.


Abilitazione dei tecnici, corsi di formazione e competenze


Sono quindi abilitati all’emissione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici:

  • I tecnici abilitati (in possesso di laurea triennale o magistrale in architettura o ingegneria, diploma di istruzione tecnica, attestato di frequenza e diploma di superamento dell’esame finale ad un corso di formazione per certificazione energetica riconosciuto) dipendenti e professionisti liberi o associati, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali e abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
  • Gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati;
  • Gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN - ISO/IEC 17020;
  • Le società di servizi energetici (ESCO).

I corsi di formazione e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal
Ministero dello Sviluppo Economico. A livello regionale, invece, i corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, o da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica, autorizzati da regioni e province autonome.

Altro aspetto da sottolineare è che, qualora il tecnico non sia competente in tutti i campi sui quali è necessario essere competenti per effettuare la certificazione dell’edificio, dovrà operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato “in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza”.


Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati


Per assicurare indipendenza e imparzialità del certificatore, il decreto stabilisce che all’atto di sottoscrizione dell’attestato, il certificatore dovrà dichiarare:

  • di non aver avuto nessun coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare, neppure con i produttori dei materiali;
  • di non essere il coniuge, né un parente (fino al quarto grado) del richiedente la certificazione;


Edifici già certificati


Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’APE può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.


Regioni e Province autonome


Le disposizioni del decreto si applicano anche per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare dei provvedimenti propri, in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore degli eventuali regolamenti regionali o provinciali.


Nel testo del decreto (in allegato) sono presenti anche i contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati e l’elenco dei diplomi/lauree riconosciute.


Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 63, già in vigore, l’APE ha una validità massima di 10 anni ed è obbligatorio per tutti gli edifici esistenti che devono essere messi in vendita o in affitto (dovrà essere redatto dal proprietario dell’edificio) e per tutti gli edifici di nuova costruzione (in quest’ultimo caso, dovrà essere invece prodotto dal costruttore).

Nel caso di vendita o locazione, inoltre, l’APE deve essere riportato all’interno degli annunci immobiliari.

Documentazione disponibile

DPR 75/2013 - Regolamento certificatori energetici, Giugno 2013
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