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Energie rinnovabili e DL 28/2011: dal 1° Gennaio è obbligatorio il 50% del fabbisogno
DL 28/2011: dal 1° Gennaio 2018 il 50% del fabbisogno energetico degli edifici ristrutturati o di nuova costruzione dovrà essere coperto da energie rinnovabili. Un anno di proroga.

Dal 1° Gennaio 2018, dopo un anno di proroga, è entrato in vigore il decreto legislativo che impone l’utilizzo di energie rinnovabili per coprire il 50% del fabbisogno energetico per il riscaldamento, raffrescamento o per la produzione di acqua calda sanitaria, di un edificio ristrutturato o di nuova costruzione.
Con l’inizio nel nuovo anno è importante porre l’attenzione non solo sulle normative di nuova attuazione, ma anche su quelle norme che iniziano ad avere validità o cambiano i propri parametri con il primo Gennaio 2018.
Questo è il caso ad esempio del Decreto 28/2011, che introduce obblighi per edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni, e che individuava il 1° Gennaio 2017 come data per l’entrata in vigore delle misure previste dall’allegato n. 3.
Grazie al decreto n. 244 del 2016 (decreto milleproroghe) queste misure, ed in particolare il comma c dell’articolo 1, sono state prorogate al 1° Gennaio 2018, e sono quindi entrate in vigore da poche settimane.
Il decreto 28/2011 stabilisce che gli impianti di produzione di energia termica, nel caso di ristrutturazione edilizia rilevante o per edifici nuovi, devono essere progettati in modo da garantire il rispetto di copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili e, dal 1° Gennaio 2017 (prorogato al 1° Gennaio 2018) anche del 50% dei consumi per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffreddamento, che devono appunto essere coperti da energia prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Coloro i quali si apprestano quindi a costruire un nuovo immobile o a ristrutturarne uno in modo rilevante dal 1° Gennaio 2018 dovranno quindi calcolare la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, misurata in kW, attraverso la seguente formula algebrica:

dove S è la superficie della pianta dell’edificio a livello del terreno (calcolata in m2) e, dal 1° Gennaio, K = 50.
I commi successivi del decreto stabiliscono disposizioni specifiche e, in particolare, il comma 5 stabilisce che le disposizioni precedenti non si applichino nel caso in cui l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che copra l’intero fabbisogno di calore per la fornitura di acqua calda sanitaria ed il riscaldamento degli ambienti.
Per gli edifici storici e gli edifici pubblici la normativa prevede delle deroghe. Per gli edifici pubblici le soglie previste dal Dl 28/2011 sono incrementate del 10%, mentre la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria deve derivare per il 55% da energie provenienti da fonti rinnovabili.
Gli edifici storici collocati in fascia A invece non sono tenuti ad adattarsi alla norma per ciò che concerne il riscaldamento ed il raffrescamento. La quota per la produzione di acqua calda sanitaria invece è del 25%.
Come già detto in precedenza gli edifici che ricadono nell’area di competenza di questa normativa sono quelli di nuova costruzione o interessati da ristrutturazione rilevante. Per rilevante l’art. 2 comma 1 intende: una ristrutturazione operata su un edificio con superficie utile maggiore di 1000 m2, al quale vengano effettuate opere che ristrutturino integralmente gli elementi edilizi che costituiscono l’involucro, o un edificio soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Chiunque intende operare ristrutturazioni rilevanti o costruire nuovi edifici, d’ora in avanti dovrà tenere conto delle disposizioni contenute in questo decreto, che ora sono ufficialmente in vigore. Sarà pertanto fondamentale calcolare la potenza necessaria per riscaldare, raffreddare e produrre acqua calda sanitaria per gli edifici, e, di conseguenza, installare impianti che permettano di ricavare almeno il 50% del fabbisogno energetico necessario unicamente da energie rinnovabili.
DL 28/2011: la vecchia proroga
Con l’inizio nel nuovo anno è importante porre l’attenzione non solo sulle normative di nuova attuazione, ma anche su quelle norme che iniziano ad avere validità o cambiano i propri parametri con il primo Gennaio 2018.
Questo è il caso ad esempio del Decreto 28/2011, che introduce obblighi per edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni, e che individuava il 1° Gennaio 2017 come data per l’entrata in vigore delle misure previste dall’allegato n. 3.
Grazie al decreto n. 244 del 2016 (decreto milleproroghe) queste misure, ed in particolare il comma c dell’articolo 1, sono state prorogate al 1° Gennaio 2018, e sono quindi entrate in vigore da poche settimane.
Il 50% da fonti rinnovabili
Il decreto 28/2011 stabilisce che gli impianti di produzione di energia termica, nel caso di ristrutturazione edilizia rilevante o per edifici nuovi, devono essere progettati in modo da garantire il rispetto di copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili e, dal 1° Gennaio 2017 (prorogato al 1° Gennaio 2018) anche del 50% dei consumi per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffreddamento, che devono appunto essere coperti da energia prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Calcolare la potenza dell’impianto
Coloro i quali si apprestano quindi a costruire un nuovo immobile o a ristrutturarne uno in modo rilevante dal 1° Gennaio 2018 dovranno quindi calcolare la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, misurata in kW, attraverso la seguente formula algebrica:

dove S è la superficie della pianta dell’edificio a livello del terreno (calcolata in m2) e, dal 1° Gennaio, K = 50.
Eccezioni
I commi successivi del decreto stabiliscono disposizioni specifiche e, in particolare, il comma 5 stabilisce che le disposizioni precedenti non si applichino nel caso in cui l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che copra l’intero fabbisogno di calore per la fornitura di acqua calda sanitaria ed il riscaldamento degli ambienti.
Edifici pubblici e centri storici
Per gli edifici storici e gli edifici pubblici la normativa prevede delle deroghe. Per gli edifici pubblici le soglie previste dal Dl 28/2011 sono incrementate del 10%, mentre la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria deve derivare per il 55% da energie provenienti da fonti rinnovabili.
Gli edifici storici collocati in fascia A invece non sono tenuti ad adattarsi alla norma per ciò che concerne il riscaldamento ed il raffrescamento. La quota per la produzione di acqua calda sanitaria invece è del 25%.
Ristrutturazioni rilevanti
Come già detto in precedenza gli edifici che ricadono nell’area di competenza di questa normativa sono quelli di nuova costruzione o interessati da ristrutturazione rilevante. Per rilevante l’art. 2 comma 1 intende: una ristrutturazione operata su un edificio con superficie utile maggiore di 1000 m2, al quale vengano effettuate opere che ristrutturino integralmente gli elementi edilizi che costituiscono l’involucro, o un edificio soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Chiunque intende operare ristrutturazioni rilevanti o costruire nuovi edifici, d’ora in avanti dovrà tenere conto delle disposizioni contenute in questo decreto, che ora sono ufficialmente in vigore. Sarà pertanto fondamentale calcolare la potenza necessaria per riscaldare, raffreddare e produrre acqua calda sanitaria per gli edifici, e, di conseguenza, installare impianti che permettano di ricavare almeno il 50% del fabbisogno energetico necessario unicamente da energie rinnovabili.