Speciale 71
Le tecnologie Green nell’impiantistica: analisi dei costi-benefici
Referenza

Allegato 3 D.Lgs 28/2011 - Tabella riassuntiva

Nel caso di edifici di nuova costruzione o nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, è fatto obbligo ai sensi dell’art 11, comma 1 del D.Lgs 28/201, che gli stessi siano progettati e realizzati in modo da garantire lo sfruttamento delle energie rinnovabili come riportato di seguito. Va precisato inoltre, che nel caso di edifici pubblici, tali obblighi sono incrementati del 10%.

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Per quanto riguarda gli impianti meccanici, è fatto obbligo di garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

a) Il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) Il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) Il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

Gli obblighi di cui sopra, possono non essere rispettati qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, è fatto obbligo di garantire una potenza elettrica misurata in kW, prodotta da fonti rinnovabili calcolata secondo la formula seguente:

Allegato 3 D.Lgs 28/2011 - obbligo sfruttamento energie rinnovabili

Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m², e K è un coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori:

a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

Esistono inoltre ulteriori vincoli e prescrizioni riportate all’interno dello stesso decreto tra cui:
  • ­Gli obblighi relativi agli impianti meccanici, non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
  • In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Si precisa infine che, il D.Lgs 28/2011, prescrive che, in caso di impossibilità ad ottemperare in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione precedenti, deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili, richiedendo che l’edificio raggiunga un indice di prestazione energetica complessivo (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi (I192) nel rispetto della seguente formula:

Obblighi di sfruttamento di energie rinnovabili per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti – Allegato 3 D.Lgs 28/2011
Dove:

  • ­%obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, come descritto in precedenza, tramite fonti rinnovabili;
  • ­ %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;
  • ­ Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati come descritto in precedenza;
  • ­Eeffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio.

EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE: edifici per i quali la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente 31 maggio 2012.

EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE: edifici esistenti avente superficie utile superiore a 1.000 m², soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, ovvero edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.