Focus Incentivi

02.05.2018
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Ecobonus per condomini minimi, come richiedere le detrazioni?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come vanno dichiarati gli interventi di riqualificazione per poter usufruire degli ecobonus per condomini minimi
Un condominio con meno di 8 proprietari non è obbligato a dotarsi di un codice fiscale condominiale e di un amministratore di condominio; dato il diverso inquadramento normativo che li caratterizza richiedere gli ecobonus per i condomini minimi può quindi creare qualche dubbio o incertezza: li ha chiariti però l’Agenzia delle Entrate con una circolare.
 
La normativa fiscale prevede la possibilità di usufruire di detrazioni fiscali del 70 o 75% per gli interventi di riqualificazione delle parti comuni di edifici condominiali e, nel caso in cui essi vengano effettuati su un condominio “minimo” (non dotato di codice fiscale) i singoli condòmini devono premurarsi di dichiarare in modo corretto gli importi degli interventi realizzati.
 
La paura di sbagliare e la poca chiarezza hanno quindi portato alcuni cittadini a chiedere delucidazioni all’Agenzia delle Entrate che si è occupata di chiarire questi dubbi alla pagina 14 della circolare N. 3/E del 2 marzo 2016.
 
Per condominio “minimo”, lo ricordiamo, si intende un immobile con non più di 8 condòmini per il quale non è necessario nominare un amministratore di condominio, né tantomeno acquisire un codice fiscale di condominio.
 
In genere, per condominii con più di 8 proprietari, per poter fruire degli ecobonus per condominii è necessario che “il condominio sia intestatario delle fatture ed esegua, nella persona dell’amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale”.
 
Per i condomini minimi invece la normativa è leggermente diversa: nel caso in cui i condòmini di un edificio di questo tipo abbiano effettato degli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni della struttura, e che questi ricadano tra quelli agevolabili in virtù della normativa fiscale, non esistendo un codice fiscale condominiale a cui far riferire i pagamenti degli interventi saranno i singoli condòmini a inserire nei propri modelli di dichiarazione fiscale le spese sostenute, utilizzando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
 
Se invece i pagamenti degli interventi sono stati suddivisi in quote, ciascun condomino dovrà riportare nella propria dichiarazione il proprio codice fiscale e, in caso di controllo successivo, dovrà dimostrare che gli interventi dichiarati sono stati effettivamente realizzati su parti comuni dell’edificio.
 
Qualora il condomino si avvalga inoltre di assistenza fiscale da parte di un CAF, sarà tenuto a esibire al CAF o a un intermediario abilitato un’autocertificazione che testimoni le natura dei lavori effettuati e che indichi i dati catastali delle unità immobiliari che compongono il condominio oltre alla documentazione normalmente richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione.
 
La circolare N. 3/E del 2 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate contenente i chiarimenti sulle modalità di dichiarazione delle spese per l’ottenimento degli ecobonus per condomini minimi è disponibile qui sotto.
 

Documentazione disponibile

Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 - Agenzia delle Entrate
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