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08.04.2019
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Ecobonus e super ammortamento per pannelli solari: non possono usufruirne le agenzie immobiliari

Con una Risposta motivata l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per le società di locazione non è possibile usufruire di ecobonus e super ammortamento per il fotovoltaico
Un’agenzia immobiliare non ha diritto all’Ecobonus o al super ammortamento per l’installazione di pannelli solari installati sugli immobili dati in locazione: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate.
 
La motivazione per questa limitazione è la mancanza del requisito indispensabile della “strumentalità”, spiegata maggiormente nel dettaglio dalla risposta n.95/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle entrate ha spiegato che, di fatto, in riferimento all’Ecobonus la normativa e la prassi hanno stabilito che è necessario far riferimento agli utilizzatori degli immobili su cui sono effettuati gli interventi, non sui soggetti che ne fanno commercio; per quanto concerne il super ammortamento è stata invece definita la necessità di considerate i fabbricati strumentali utilizzati nell’attività e non ai beni oggetto della stessa.
 
Era stata una società esercente di locazione immobiliare di beni di proprietà o presi in leasing che ha installato dei pannelli solari su uno dei beni immobili dell’azienda ad interpellare l’Agenzia dell’Entrate. La stessa riteneva infatti di poter usufruire del super ammortamento in sede di determinazione del proprio reddito, e della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica  in capo ai soci.
 
La società, appellandosi ai riferimenti normativi di specie (articolo 1, commi 91 e seguenti, legge 208/2015 per il super ammortamento e articolo 1, commi da 344 a 347, legge 296/2006 per l’Ecobonus) riteneva infatti di poter usufruire di entrambe le agevolazioni in quanto fondate su presupposti differenti.
 
Nella risposta n. 95/2019 l’AdE ha ricordato come già la risoluzione 303/2008 aveva evidenziato che la norma istitutiva della detrazione per le spese relative all’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda a fini domestici o industriali avesse lo scopo di migliorare le prestazioni energetiche del parco edile esistente attraverso la concessione di benefici quasi esclusivamente agli utilizzatori degli immobili che sono oggetto degli interventi, e non dei soggetti che ne fanno uso commerciale.
 
Con una risoluzione successiva, la 340 del 2008, è stata poi confermata questa interpretazione assicurando che la fruizione di un bonus da parte di una parte di società o di parte dei titolari del reddito d’impresa compete “…con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale…” e non può essere utilizzata per i beni oggetto dell’attività esercitata.
 
A stabilire l’impossibilità di fruizione del super ammortamento da parte di una società che svolge attività di locazione  è invece la circolare n.4 del 2017, la quale precisa che i beni oggetto di investimento devono risultare strumentali rispetto all’attività svolta dall’impresa beneficiaria. Motivo per cui in questo caso, fruendone un terzo, nel contesto specifico un affittuario, non è possibile usufruire del super ammortamento in riferimento ai beni merce considerati.