Focus Incentivi

07.01.2020
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Bonus Facciate: i contenuti definitivi della Legge di Bilancio

Pubblicato in GU il testo della Legge di Bilancio: il Bonus Facciate ora è fruibile, scopriamo come
Puntuale è arrivata, nei pochi giorni che intercorrono tra il Natale e il nuovo anno, l’approvazione della legge di bilancio per il 2020. Il testo, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serie generale n. 304 del 30/12/2019, introduce e definisce con chiarezza una delle novità più interessanti per il settore dell’edilizia e l’impiantistica: il bonus facciate.
 
Ad introdurre questo nuovo meccanismo di incentivazione sono i commi dal 219 al 224 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
In particolare il comma n. 219 introduce la possibilità di detrarre l’imposta lorda per un valore pari al 90% delle spese sostenute e documentate nel 2020, realizzate per interventi “finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”, anche in riferimento agli interventi di pulitura o tinteggiatura esterna.
 
Il comma 220 specifica invece l’applicazione di questo meccanismo nei casi di interventi che migliorano l’efficienza termica delle superfici, portando così una piccola vittoria per le associazioni di categoria che, per un breve periodo, avevano temuto il bonus facciate avrebbe depauperato il già consolidato ecobonus.
 
La legge ha stabilito che, nel caso i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, non limitandosi quindi a operazioni di pulitura o tinteggiatura esterna, per poter usufruire del bonus, essi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, il quale regolamenta l’utilizzo delle fonti rinnovabili, le prescrizioni e i requisiti minimi da soddisfare in quanto a prestazioni energetiche degli edifici, e tener conto anche dei valori di trasmittanza termica previsti dall’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
 
La corretta applicazione dei tali strumenti sarà controllata e verificata come già previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
 
Ciò significa che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico  sostenibile (ENEA) è tenuta ad elaborare le informazioni contenute nelle richieste di detrazione arrivate per via telematica e a trasmette al Ministero dello sviluppo economico,  al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, una relazione sui risultati degli interventi  nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.  Allo stesso tempo l'ENEA aggiorna con costanza il  sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 e assicura, su richiesta, il necessario supporto  tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Anche a questa fattispecie si applicano inoltre le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio, così come definiti dal comma 13-ter dell’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. L'ENEA, così come per le altre forme incentivanti, adegua i propri portali e la modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni.

Anche per quanto concerne il bonus facciata, la detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo dall’anno in cui gli interventi sono stati pagati e in quelli successivi.
Il Bonus Facciata sarà finanziato attraverso il Fondo per interventi strutturali di politica economica, che è stato incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, mentre si prevedono incrementi di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di altri 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

Documentazione disponibile

Legge di Bilancio 2020
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