Focus Incentivi

17.12.2019

Si restringe il raggio di applicazione del bonus facciate: applicabile solo sugli edifici in zone residenziali

Diminuiscono il numero di edifici per cui sarà possibile usufruire del bonus facciate, secondo l’impostazione attuale sono compresi quelli delle zone A e B
Confermato dal Senato il bonus facciate, cambiano però i criteri di ammissibilità: potrà essere detratto il 90% delle spese effettuate per lavori di ristrutturazione delle facciate di immobili localizzati in aree urbane centrali o periferiche(zone A o B), purché ampiamente edificate.
 
Rispetto a quanto era stato prefigurato in prima battuta, quindi, i legislatori hanno ridotto la portata dell’incentivo, che non potrà essere sfruttato dai proprietari di edifici isolati o costruiti su terrenti ex agricoli poi lottizzati. L’obiettivo dell’incentivo infatti è quello di migliorare l’aspetto complessivo delle città a partire da interventi che valorizzino il decoro architettonico degli edifici.


Potrà essere detratto il 90% delle spese per gli interventi che riguardano la pulizia e la pittura delle strutture opache della facciata, dei balconi e degli altri elementi architettonici che ornano l’edificio.
Non sono invece interventi ammessi quelli realizzati su grondaie, l’eliminazione delle antenne private e la realizzazione degli impianti centralizzati relativi. Allo stesso modo non si può usufruire del bonus per la sostituzione di portoni e cancelli, né per la sostituzione di infissi di proprietà private.
Per la sostituzione di infissi e serramenti rimane la possibilità di usufruire dell’ecobonus, mentre per gli altri tipi di interventi si può usufruire delle detrazioni ordinarie per le ristrutturazioni.
 
Nei casi in cui si va ad intervenire sull’intonaco dell’edificio, se si va ad agire su più del 10% della facciata è necessario – per poter usufruire del bonus facciata al 90% - applicare l’intonaco termico, il cosiddetto cappotto, andando così a migliorare la qualità energetica dell’edificio. Così come vale per gli altri interventi di questa tipologia, anche queste attività andranno certificate a norma di legge e dovranno essere condivise all’ENEA le dovute documentazioni.