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18.10.2019
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F-gas, le critiche CNA alle sanzioni previste per le violazioni del regolamento

Le sanzioni per le violazioni del Reg. F-gas sono esagerate e generalmente incongruenti tra loro, ad oggi la CNA ritiene agevolino il mercato nero
Le sanzioni previste dal nuovo schema di decreto legislativo per le violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra andrebbero corrette, è questa, in sostanza, la posizione che la CNA ha presentato alle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati, durante un audizione congiunta sullo schema normativo.
 
La Confederazione Nazionale Artigianato, da un’analisi della bozza, ha infatti rilevato delle incongruenze, in particolare in relazione agli importi minimi e massimi previsti per le sanzioni.

Secondo l’ente, le sanzioni da 5.000 a 15.000 euro comminate all’operatore che non verifichi l’efficacia della riparazione effettuata entro un mese dalla stessa sarebbero “decisamente eccessive” , soprattutto dal momento che con il termine operatore viene identificato “Il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto”.

Secondo questa definizione l’operatore, di conseguenza, non dev’essere necessariamente un’impresa o una persona fisica certificata. Anzi, nei casi in cui gli impianti contengano quantitativi minimi di f-gas, come ad esempio nel caso dei condizionatori domestici, l’operatore può essere individuato anche nel proprietario o nel conduttore di un appartamento.
La CNA, rappresentata da Guido Pesaro, Responsabile Nazionale CNA Installazione impianti, ritiene che Sanzionare un semplice cittadino, che poco o nulla sa di f-gas, perché entro un mese dalla riparazione della perdita non ha verificato, o fatto verificare da impresa certificata, l’efficacia della riparazione con una multa che può superare i 5.000 euro, ci appare come una vera e propria assurdità”.
 
Nel commento che la CNA ha consegnato alle Commissioni è stato poi messa in luce la sproporzione che contraddistingue alcune sanzioni. Sembra incongruo infatti prevedere sanzioni da 1.000 a 15.000 euro per le imprese e le persone fisiche certificate che non inseriscono le informazioni in Banca Dati entro 30 giorni dalla data dell’intervento, e al contempo imporre sanzioni da importi minimi di 1.000 euro (e tetti a 50.000 €) per comportamenti ben più gravi, quali:
  • la vendita di f-gas a persone ed imprese non certificate;
  • l’acquisto di f-gas da parte di imprese o persone fisiche senza certificazione;
  • la vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas senza acquisire la dichiarazione dell’utente finale;
  • il mancato inserimento in Banca Dati  delle informazioni previste da parte di imprese che forniscono f-gas e/o apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas (in questo caso le sanzioni andrebbero sai 500 € ai 5.000 €).
 
Nonostante i valori delle sanzioni sembrino equiparare le cose “È del tutto evidente – ha commentato Pesaroche un ritardo, anche minimo, nell’inserimento dei dati non può in alcun modo essere paragonato a comportamenti che nei fatti agevolano il lavoro nero, la concorrenza sleale, il commercio illegale di f-gas e l’evasione fiscale”.
 
Sarebbe inoltre d’uopo considerare che, soprattutto nel primo periodo, le imprese si troveranno a dover gestire i nuovi adempimenti e a dover inserire giornalmente un gran numero di interventi, la sanzione prevista per i ritardi sembra quindi eccessiva e oltre misura penalizzante.
 
“Riteniamo pertanto decisamente incomprensibile per le imprese e le persone fisiche certificate applicare una sanzione che va dai 1.000 euro ai 15.000 euro per un ritardo nei termini utili di inserimento dati per interventi di installazione, controllo perdite e smantellamento di apparecchiature contenenti f-gas – ha sottolineato il Responsabile degli impiantisti CNA –  e  colpire con sanzioni amministrative da 500 euro a 5.000 euro chi vende f-gas senza dare alla Banca Dati alcun tipo di informazione in merito ai quantitativi di f-gas venduti, alla provenienza degli stessi e, soprattutto, agli acquirenti”.
Immagine da: katemangostar su freepik.com

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Osservazioni CNA sullo schema di decreto lgs sulle sanzioni per le violazioni del Reg. Fgas
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