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F-Gas: Come e a chi si applica l’obbligo di costituzione di Registri di Carico e Scarico
I registri di Carico e Scarico degli F-Gas sono stati imposti dal Regolamento UE 517/2014
I soggetti che forniscono, acquistano e utilizzano F-Gas sono tenuti a tenere dei registri di Carico e Scarico dei gas fluorurati in virtù del Regolamento 517/2014: questi registri variano a seconda dello scambio di F-Gs che documentano e devono essere conservati per almeno 5 anni per eventuali controlli.
Fin dall’introduzione della normativa F-Gas si è prestata una grande attenzione alle tempistiche del Phasing-down, alle quantità di gas vergini sia possibile introdurre nel mercato e alla professionalità dei tecnici che utilizzano questa tipologia di prodotti.
Uno degli obblighi introdotti dal Regolamento 517/2014 che ha ottenuto minore risalto, nonostante la sua effettiva e centrale importanza, è quello di tenere e conservare dei registri di carico e scarico dei gas.
Questi registri si rendono oggi sempre più importanti dal momento che, ora, a distanza di alcuni anni dall’avvio del processo di riduzione delle quantità di F-Gas utilizzati e immessi nel mercato, diventa sempre più impellente effettuare controlli che permettano di valutare il rispetto delle quote imposte a livello europeo.
Cogliamo l’occasione per ricordare gli obblighi a carico dei soggetti che forniscono i gas fluorurati ma anche dei frigoristi e gli acquirenti di questi gas refrigeranti. I primi, cioè i rivenditori di gas e componentistica e i distributori nazionali, sono tenuti per legge a creare dei registri che contengano tutte le informazioni rilevanti sugli acquirenti di gas fluorurati, sulle loro certificazioni e sulle quantità di gas che hanno acquistato; questi registri devono inoltre essere conservati per almeno 5 anni e consegnati alle autorità in caso di controlli.
Anche i rivenditori ed i costruttori di impianti e sistemi che non utilizzano F-Gas al di fuori dei propri locali produttivi, che quindi non sono tenuti a fornire copia della loro certificazione, dovranno mantenere registri di Carico e Scarico degli F-Gas.
Assofrigoristi ricorda che ciascun soggetto obbligato a tenere questi registri elettronici di Carico e Scarico può scegliere il formato e l’organizzazione dei dati che preferisce purché al suo interno le autorità competenti in fase di controllo vi possano ritrovare almeno:
Le buone pratiche consigliano inoltre di organizzare diversi registri per: Acquisti, Recuperi, Vendita e uso e Smaltimento. Questi documenti elettronici potranno contenere campi differenti a seconda del carico/scarico che vanno a attestare quindi, se si tratta di un Recupero si dovrà indicare il luogo di recupero e la matricola dell’impianto, in caso di smaltimento sarà necessario indicare il FIR, la provenienza, il riferimento all’impianto, il luogo del prelievo e la società a cui è stato affidato il refrigerante.
Fin dall’introduzione della normativa F-Gas si è prestata una grande attenzione alle tempistiche del Phasing-down, alle quantità di gas vergini sia possibile introdurre nel mercato e alla professionalità dei tecnici che utilizzano questa tipologia di prodotti.
Uno degli obblighi introdotti dal Regolamento 517/2014 che ha ottenuto minore risalto, nonostante la sua effettiva e centrale importanza, è quello di tenere e conservare dei registri di carico e scarico dei gas.
Questi registri si rendono oggi sempre più importanti dal momento che, ora, a distanza di alcuni anni dall’avvio del processo di riduzione delle quantità di F-Gas utilizzati e immessi nel mercato, diventa sempre più impellente effettuare controlli che permettano di valutare il rispetto delle quote imposte a livello europeo.
Cogliamo l’occasione per ricordare gli obblighi a carico dei soggetti che forniscono i gas fluorurati ma anche dei frigoristi e gli acquirenti di questi gas refrigeranti. I primi, cioè i rivenditori di gas e componentistica e i distributori nazionali, sono tenuti per legge a creare dei registri che contengano tutte le informazioni rilevanti sugli acquirenti di gas fluorurati, sulle loro certificazioni e sulle quantità di gas che hanno acquistato; questi registri devono inoltre essere conservati per almeno 5 anni e consegnati alle autorità in caso di controlli.
Anche i rivenditori ed i costruttori di impianti e sistemi che non utilizzano F-Gas al di fuori dei propri locali produttivi, che quindi non sono tenuti a fornire copia della loro certificazione, dovranno mantenere registri di Carico e Scarico degli F-Gas.
Assofrigoristi ricorda che ciascun soggetto obbligato a tenere questi registri elettronici di Carico e Scarico può scegliere il formato e l’organizzazione dei dati che preferisce purché al suo interno le autorità competenti in fase di controllo vi possano ritrovare almeno:
- Informazioni anagrafiche dell'Azienda;
- L'anno di riferimento;
- Data dell'operazione di Carico/Scarico;
- Numero progressivo;
- Documento (n.ro Fattura o Ddt);
- Ragione sociale del fornitore;
- Tipologia del gas refrigerante;
- Tipo di contenitore ;
- Contenuto effettivo kg;
- GWP;
- Numero di recipienti;
- Quantità totale acquistata kg;
- Tonnellate di CO2 equivalenti ricevute.
Le buone pratiche consigliano inoltre di organizzare diversi registri per: Acquisti, Recuperi, Vendita e uso e Smaltimento. Questi documenti elettronici potranno contenere campi differenti a seconda del carico/scarico che vanno a attestare quindi, se si tratta di un Recupero si dovrà indicare il luogo di recupero e la matricola dell’impianto, in caso di smaltimento sarà necessario indicare il FIR, la provenienza, il riferimento all’impianto, il luogo del prelievo e la società a cui è stato affidato il refrigerante.
