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24.07.2015
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Etichettatura energetica: in Gazzetta Europea le nuove etichette per le caldaie a combustibile solido e le stufe

Dal 1° Aprile 2017 e dal 1° Gennaio 2018 etichetta energetica obbligatoria per caldaie a combustibile solido e stufe. Continuano gli approfondimenti europei riguardo la direttiva sull’etichettatura energetica.
L’etichettatura energetica sarà obbligatoria anche per caldaie e stufe, a partire dal 1° Aprile 2017 e dal 1° Gennaio 2018.

Sono stati pubblicati in Gazzetta Europea il 21 Luglio, infatti, due Regolamenti che vanno a integrare la Direttiva 2010/30/UE riguardante l’etichettatura energetica. Precisamente, i Regolamenti sono:
  • UE 2015/1186, relativo all’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale;
  • UE 2015/1187, relativo all’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.

Come riportato dall’articolo 1, nel primo Regolamento ci si riferisce alle caldaie e agli insiemi di caldaie a combustibile solido con potenza nominale non superiore a 70 kW; agli apparecchi di riscaldamento supplementari, ai dispositivi di controllo della temperatura e ai dispositivi solari, e vengono descritti i requisiti per l’etichettatura energetica e la modalità di comunicazione delle informazioni di prodotto.

Il testo del primo articolo fa riferimento anche ai dispositivi esclusi dall’applicazione del regolamento, ovvero:
  • Le caldaie che producono calore unicamente per produrre acqua calda potabile o per utilizzi sanitari;
  • Le caldaie che producono riscaldamento e distribuiscono vettori gassosi per trasferire calore, come vapore o aria;
  • Le caldaie di cogenerazione per riscaldare l’ambiente, con potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW;
  • Le caldaie a biomassa non lignea.

Il Regolamento introduce, nei successivi articoli, le definizioni relative ai vari strumenti descritti, i metodi di misura e calcolo e i metodi di verifica ma, soprattutto, definisce chiaramente quelli che sono gli obblighi e le responsabilità da parte dei fornitori una volta entrato in vigore il Regolamento stesso.

Il secondo Regolamento, invece, fa riferimento agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale con potenza termica nominale inferiore o pari a 50 kW e all’etichettatura energetica di tali dispositivi, ed entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2018.

Sono previsti alcuni aggiornamenti del primo Regolamento, dal 1° Luglio 2017, per il secondo dal 1° Gennaio 2022.