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21.07.2015
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Etichettatura energetica: in arrivo l’obbligo per gli armadi frigoriferi e i congelatori professionali

L’etichettatura energetica per gli armadi frigoriferi e i congelatori professionali sarà obbligatoria dal 1° Luglio 2016: il Regolamento UE 2015/1094 ne specifica i parametri. L'aggiornamento è previsto per il 1° Luglio 2019.
Dal 1° Luglio 2016 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura energetica, e riguarderà precisamente gli armadi frigoriferi e i congelatori professionali alimentati dalla rete elettrica.

Questo è quanto specificato dalla direttiva europea 2010/30/UEche riguarda l’etichettatura energetica e le indicazioni sul consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia che essa deve riportare, e dal Regolamento Delegato UE 2015/1094 che integra la direttiva in materia di etichettatura energetica di armadi frigoriferi e congelatori professionali.

Il Regolamento, in dettaglio, tratta dell’ambito di applicazione dell’etichettatura energetica, delle varie definizioni, della responsabilità dei fornitori e dei distributori, delle varie verifiche e dell’entrata in vigore del Regolamento stesso.

Dopo aver precisato che il Regolamento si applica ad “armadi frigoriferi/congelatori professionali alimentati dalla rete elettrica, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi”, il contenuto specifica quali sono i prodotti esonerati dal rispettare il Regolamento stesso.

Altra componente fondamentale trattata dal Regolamento, sono le responsabilità che ricadono sui fornitori. I fornitori che immetteranno nel mercato armadi frigoriferi o congelatori professionali, a partire dal 1° Luglio 2016, saranno infatti tenuti a rispettare alcune regole:
  • Stampare etichette conformi a quanto specificato nell’allegato 3 e applicarle a ogni prodotto;
  • Creare, per ogni modello di prodotto, etichette elettroniche conformi a quanto specificato nell’allegato 3;
  • Mettere a disposizione una scheda relativa al prodotto, secondo quanto precisato nell’allegato 4;
  • Mettere a disposizione una scheda elettronica relativa al prodotto, secondo quanto precisato nell’allegato 4;
  • Fornire, su richiesta, la documentazione tecnica alle autorità degli Stati membri, in conformità con quanto esplicitato nell’allegato 5;
  • Le informazioni relative al consumo di energia o al prezzo di un prodotto, che figurano nella pubblicità del modello specifico, devono fare riferimento alla sua classe di efficienza energetica;
  • Le informazioni relative ai parametri tecnici specifici di un prodotto, che figurano nel materiale tecnico promozionale del modello specifico, devono fare riferimento alla sua classe di efficienza energetica.

Dal 1° Luglio 2019 è previsto un aggiornamento dell’etichetta energetica.