Focus Leggi/Normative

01.10.2014
Questo articolo ha più di 3 anni

ENEA, elaborato il Regolamento Tipo per accertamenti e ispezioni degli impianti termici

Il documento ENEA, rivolto a regioni e autorità competenti, dovrebbe uniformare le procedure in atto sul territorio nazionale in termini di corretto esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici negli edifici, conforme al D.P.R. 74/2013.
Di concerto con il MiSE e il CTI, ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l’ambiente) ha elaborato un Regolamento Tipo contenente delle linee guida rivolte a regioni e autorità competenti sul territorio, per il corretto esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici negli edifici, in attuazione della normativa vigente.

Il documento, dal titolo "Linee guida per la definizione del Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 74/2013", si compone di un Regolamento e 16 allegati che dovrebbero, auspicabilmente, fungere da riferimento nazionale per la standardizzazione e omogeneizzazione delle procedure relative al corretto funzionamento e ispezione degli impianti termici.

La legislazione in materia ha subito negli anni numerose modifiche, l’ultima delle quali impone un rapido adeguamento e omogeneizzazione dei regolamenti regionali e locali alla normativa vigente, in materia di procedure tra autorità competenti e cittadini.

Le novità principali introdotte dal recente D.P.R. 74/2013, che sostanzialmente semplifica il compito delle autorità competenti, responsabilizza maggiormente l’operato di installatori e manutentori e diminuisce gli oneri dei cittadini, sono le seguenti:

Nuovi limiti delle potenze degli impianti soggetti a controlli e modifica dei compiti degli ispettori per la valutazione degli interventi di risparmio energetico da effettuare; nello specifico, le ispezioni devono essere effettuate su impianti di climatizzazione invernale ed estiva di potenza termica nominale uguale o superiore a 10 kW e uguale o superiore a 12 kW, rispettivamente. Inoltre, l’ispezione dovrà includere una valutazione circa l’efficienza energetica del generatore, il suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione dell’immobile, ed eventualmente una consulenza sugli interventi correttivi da attuare per migliorare la performance dell’impianto e favorire dunque il risparmio in termini economici;

Limitazione del numero di ispezioni: il rapporto di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è considerato sostitutivo dell’ispezione in presenza di impianti di climatizzazione invernale (alimentati a gas, metano o gpl) ed estiva con potenza termica nominale compresa tra 10 kW e 100 kW nel primo caso, e 12 e 100 kW nel secondo;

Maggiori responsabilità in seno all’installatore e manutentore, i quali, oltre al rapporto di efficienza energetica dell’impianto, sono tenuti a dichiarare al committente o all’utente le operazioni di controllo e manutenzione necessarie per garantire la sicurezza delle persone e/o cose e la frequenza delle stesse;

Nuove tempistiche di trasmissione dei rapporti di efficienza energetica, conformi alla tipologia di impianto e relativa potenza;

Requisiti professionali più severi per i nuovi ispettori;

• Limitatamente alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, è confermato il compito di coordinare l’attività di ispezione sul territorio di competenza, uniformare le tariffe, istituire il catasto regionale degli impianti termici, sviluppare programmi di qualificazione e aggiornamento professionale degli ispettori e promuovere campagne di informazione per la cittadinanza.

Nella pagina web del MiSE è disponibile una sezione FAQ dedicata al tema dell’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, dove vengono chiarite agli utenti le ultime novità in materia di impianti termici, nuovi libretti di impianto e rapporti di efficienza energetica, come prescritto dal DL 63/2013.

In allegato il PDF con le Linee Guida di ENEA.