Focus Leggi/Normative
Questo articolo ha più di 3 anni
Efficienza Energetica: la X Commissione della Camera approva le integrazioni al D.lgs. 102/2014
Approvate le integrazioni al d.lgs. 102/2014 sull’efficienza energetica, ma è necessario chiarire una serie di punti, tra cui i nuovi obblighi sui contatori
La X Commissione della Camera ha approvato, a qualche condizione, le disposizioni integrative al d.lgs, 102/2014 sull’efficienza energetica.
Il d.lgs. 102/2014 è stato emanato in attuazione della direttiva 2012/27/UE, ma la Commissione Europea ha avviato, nei confronti dell’Italia, una procedura di infrazione per non aver recepito completamente la direttiva.
La Commissione per le Attività produttive, il Commercio e il Turismo, dunque, ha preso in esame lo schema di d.lgs. relativo alle “Disposizioni integrative al d.lgs. 102/2014”, e ha espresso il proprio parere favorevole alle seguenti condizioni:
Il documento completo è disponibile gratuitamente.
Il d.lgs. 102/2014 è stato emanato in attuazione della direttiva 2012/27/UE, ma la Commissione Europea ha avviato, nei confronti dell’Italia, una procedura di infrazione per non aver recepito completamente la direttiva.
La Commissione per le Attività produttive, il Commercio e il Turismo, dunque, ha preso in esame lo schema di d.lgs. relativo alle “Disposizioni integrative al d.lgs. 102/2014”, e ha espresso il proprio parere favorevole alle seguenti condizioni:
- Il Governo deve provvedere alla definizione puntuale e alla vigilanza, da parte dell’AEEGSI, dei requisiti di indipendenza degli operatori dei “centri indipendenti di assistenza ai consumatori”, e a che la indicazioni per questi operatori vengano comunicate dai venditori evitando riferimenti ai gestori del sistema di distribuzione;
- Il Governo deve provvedere alla modifica del termine “uniformarsi”, perché ritenuto improprio in questo caso specifico;
- Il Governo è tenuto a specificare che, per quanto riguarda teleriscaldamento e teleraffreddamento, nell’ambito del servizio sottoposto a regolazione dell’AEEGSI, è compresa ogni rete;
- Il Governo è tenuto ad adottare le misure atte a mantenere in bilancio e all’utilizzo effettivo della quota di proventi delle aste delle quote emissione di anidride carbonica poste a copertura delle attività, ovvero la realizzazione di programmi annuali di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione;
- Il Governo deve provvedere a chiarire chi è il responsabile dei costi delle installazioni dei contatori nei casi previsti;
- Il Governo deve modificare il rinvio della lettera a), comma 17, art. 10 all’articolo 9, comma 1 del d.lgs. 102/2014;
- Il Governo deve provvedere ad adottare i decreti indicati nel comma 15 dell’art. 15, necessari per l’attivazione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica;
- Il Governo deve disporre che, in caso di conguaglio a seguito di cambio di fornitore di energia, il tempo non superi le sei settimane. Trascorso il tempo previsto, le fatture relative al rapporto di fornitura appena concluso, non potranno essere emesse, se non per consentire al cliente di ottenere la restituzione di eventuali cifre pagate in eccesso;
- Per quanto riguarda le fatture di conguaglio in costanza di fornitore, invece, il periodo di consumo non deve superare i due anni fatto salvo, come sopra, il diritto del cliente a ottenere la restituzione di somme eventualmente pagate in eccesso;
- Devono essere chiariti obblighi e responsabilità reciproche di fornitori e distributori nella rilevazione e nella trasmissione dei dati per le partite economiche derivanti dalla differenza fra l'energia consumata e quella effettivamente misurata;
- Deve essere individuata l’entità dei conguagli di energia elettrica e gas per i quali esiste un obbligo di rateizzazione nei confronti del cliente;
- Deve essere previsto l’aumento della periodicità di fatturazione, e un maggior allineamento dei dati del distributore.
Il documento completo è disponibile gratuitamente.
