Focus Leggi/Normative

13.08.2021

Ecco cosa cambia con il nuovo Decreto BIM 2021

Digitalizzazione e punti premiali: le modifiche e le integrazioni apportate dal decreto MIMS 2 agosto 2021 n. 312
In Gazzetta Ufficiale è stato recentemente pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Decreto MIMS 2 agosto 2021 n. 312, uno dei primi decreti attuativi che riporta regole specifiche per l'impiego del BIM negli appalti.

Tema centrale del decreto è la digitalizzazione e l’introduzione dei punteggi premiali per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici (BIM). Il testo del decreto si compone di soli 2 articoli: Art. 1 - Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 e Art. 2 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie.

Il decreto inizia con delle modifiche e delle integrazioni di alcune definizioni, come quella di modello informativo (insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata), piano di gestione informativa (documento redatto dall’aggiudicatario sulla base dell'offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e che può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto) e punteggio premiale (punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai criteri di aggiudicazione inerenti all'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma uno, lettera h), del codice dei contratti pubblici.

Le modifiche apportate dall'attuale decreto all'articolo 6 del precedente (ora intitolato “Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e gli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture”) riguardano le scadenze e sono state apportate esclusivamente alle lettere d), e), f), mentre le lettere a), b), c) sono rimaste invariate rispetto al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560:

a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2019;

b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2020;

c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2021;

d) per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2022;

e) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1 gennaio 2023;

f) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a un milione di euro, a decorrere dal 1 gennaio 2025.
 
Sostanziali modifiche sono state apportate anche all'articolo 7, che nel nuovo decreto diventa “Capitolato informativo e specifiche tecniche”. Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

5-bis. Al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:

a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO;

b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO;

c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI.
5-ter. In assenza di norme tecniche di cui al comma 5-bis, lettere a), b) e c), si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di comprovata validità.

Dopo l'articolo 7 del precedente decreto è stato inserito l'articolo 7- bis ti riguarda i Punteggi premiali:

1. Le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 95 del medesimo codice, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:

a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
b) proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
c) proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
d) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
e) previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera; f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica;

2. Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.

L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie del Decreto MIMS 2 agosto 2021, n. 312 e specifica che le disposizioni contenute verranno applicate agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della norma; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi avvisi alle procedure in cui inviti a presentare le offerte e preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.