Focus Mercati

15.04.2020
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DPCM 10 aprile 2020: ripartono le aziende del settore della silvicoltura e produzione delle biomasse

Il nuovo DPCM 10 aprile 2020 concede la riapertura delle aziende con codice Ateco 02, 16 e quelle funzionali al loro funzionamento
Dopo numerose richieste da parte del settore ieri, 14 aprile, è ripartito il settore della silvicoltura e della produzione di biocombustibili legnosi così come determinato dai contenuti del DPCM 10 aprile 2020.
 
L’ultimo DPCM emanato dal Presidente del Consiglio Conte in ordine di tempo, oltre a prorogare fino al 3 maggio compreso le misure per il contenimento dell’epidemia da Corona Virus, ha introdotto una serie di importanti novità per la filiera legno-energia applicabili che si applicano all’interno territorio del nostro Paese. Queste novità sono in parte il risultato delle pressioni arrivate al Governo da AIEL e Conaibo, con il sostegno di altre associazioni tra cui Conaf e Uncem, che nelle ultime settimane si sono fatte sentire intensamente per far riprendere le attività connesse con il settore agroforestale.
 
In primis il DPCM ha compreso tra le attività che possono riprendere quelle con codice Ateco 02, cioè quelle legate alla selvicoltura e all’utilizzo di aree forestali; ma sono state ricomprese nell’elenco delle attività ammesse anche quelle regolate dal codice Ateco 16, cioè quelle legate all’industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili.
 
Dal momento che ricadono nell’ambito di questi due codici, sono quindi ammesse le attività di approvvigionamento forestale di materia prima e la produzione di biocombustibili come pellet, legna da ardere, cippato e bricchette, mentre non è più necessario considerare la funzionalità o meno di queste ultime alle filiere delle attività consentite.
 
Allo stesso modo è confermata la possibilità di aprire le attività di “commercio all’ingrosso di combustibili solidi per il riscaldamento”, identificate dal cod. Ateco 46.71, così come quelle di “commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per il riscaldamento” (cod. Ateco 47.78.4).

Vale la pena ricordare, ad ogni modo, che sono da considerare consentite anche quelle attività che, pur non essendo espressamente ammesse all’allegato 3 del DPCM, sono funzionali ad assicurare la continuità della filiera legno-energia. Per questo rimarrà tuttavia vigente l’obbligo di comunicazione preventiva al Prefetto della Provincia in cui è localizzata l’attività.
 
Queste novità soddisfano quindi le associazioni, che ricordano però l’esigenza di tener conto dei provvedimenti Regionali e più in generale delle Autorità amministrative territoriali, le quali possono eventualmente emanare atti che producano variazioni nelle disposizioni nazionali, compreso il DPCM 10 aprile 2020.