Dossier tecnico

01.09.2015 Questo articolo ha più di 3 anni

Prestazioni energetiche e requisiti minimi degli edifici, breve guida al nuovo Decreto 26/6/2015 (Prima parte)

I tre decreti attuativi di cui ci occupiamo in questo articolo aggiornano in maniera profonda diversi aspetti della legislazione vigente sulle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici, aggiornando sia il Dlgs 192/2005, poi attuato come varie normative regionali, sia la vecchia Legge 10/91 il cui impianto base però rimane ancora attuale.

In particolar modo l'aggiornamento riguarda le definizioni degli ambiti di intervento ed i parametri di riferimento, mentre è ancora necessario dimostrare il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di legge tramite la redazione di una relazione tecnica (ex art. 28 della l.10/91), i cui contenuti sono però anch'essi oggetto dei presenti aggiornamenti.

Scopo dell'articolo è quindi quello di evidenziare le novità in termini di:
• Ambiti di applicazione;
• La questione degli edifici Nzeb e dell'edificio di riferimento;
• I nuovi parametri di trasmittanza degli elementi tecnici;
• La nuova classificazione energetica;
• I parametri di conversione dell'energia primaria al fine di calcolare un indicatore globale di prestazione energetica.

Manzoni

Note generali

I decreti sono tre. Cerchiamo di capire di cosa parlano e le finalità di ognuno di essi:

1. Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni dei requisiti minimi degli edifici:

  • Quindi si tratta di un aggiornamento della pre esistente legislazione 192/2005 e s.m.i. al fine di promuovere la costruzione di edifici ad energia quasi zero come da Direttiva 2010/31/UE;
  • Vale ancora la clausola di salvaguardia per le Regioni che dispongono già di una normativa propria in materia, ma le indicazioni sono di perseguire una omogeneità dei criteri di calcolo sul territorio nazionale.

2. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici:

  • Si tratta dell'aggiornamento delle modalità di compilazione della relazione tecnica ex art. 28 in base alle modifiche apportate dal decreto,orecedente. Si trova quindi l'edificio di riferimento e si teovano imriferimenti ai coefficienti di trasformazione dell'energia primaria oltre a nuove sezioni specificamente oensate per l'utilizzo delle energie rinnovabili.

3. Adeguamento del Ministero dello Sviluppo 26/6/2009 - linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici:

  • Si tratta di un aggiornamento dovuto all'aggiornamento normativo complessivo con la specifica intenzione di uniformare la legislazione sul territorio nazionale.

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni dei requisiti minimi degli edifici

  • Viene mantenuta la clausola di salvaguardia dell’art. 17;
  • Le disposizioni si applicano alle Regioni che non abbiano ancora legiferato ma tutte le regioni collaborano alla diffusione omogenea sul territorio e della normativa;
    • NB: La Regione Lombardia con DGR 3868 del 17/7/2015 ha stabilito di adeguare la normativa regionale ai disposti dei Decreti ministeriali 26/6
  • ENTRATA IN VIGORE IL 1/10/2015.

Definizioni ed ambiti di applicazione

Discriminante per l'applicazione è la data di richiesta del titolo abilitativo, dopo l’entrata in vigore dei decreti, cioè dopo il 1/10/2015.

Nuova costruzione

Sono assimilati alla nuova costruzione anche:

  • Edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione;
  • Ampliamento di edifici esistenti con aumento del volume climatizzato del 15% o con nuovi volumi per almeno 500mc.

Per quanto riguarda l'aumento delle volumetrie, si ha un differente approccio nel caso che sia un aumento di una volumetria esistente, ma facente parte del medesimo edificio, oppure se la nuova volumetria è un corpo staccato dall'edificio originale.

Nel primo caso il calcolo delle prestazioni energetiche andrà effettuato sull'intero nuovo corpo di fabbrica che si è venuto a creare, nel secondo invece solo sulla parte nuova che, quindi, viene trattato a tutti gli effetti come una nuova edificazione.

Ristrutturazioni importanti

Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro a temperatura controllata con un’incidenza >25% della sup disperdente dell’edificio.

• Ristrutturazioni importanti di primo livello

Interessano un’incidenza della superficie >50% e comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico invernale e di climatizzazione estiva. I requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si calcolano sulla base dell’edificio di riferimento, cioè quell’edificio identico a quello oggetto dei lavori ma che osservi i parametri di un edificio nuovo.

• Ristrutturazioni importanti di secondo livello

Interessano un’incidenza della superficie >25% e può interessare anche la ristrutturazione dell’impianto termico invernale e di climatizzazione estiva, i requisiti di prestazione energetica si applicano alle porzioni e quote di elementi interessati dai lavori ed al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (Ht’).

Riqualificazioni energetiche

Tutti quegli interventi non riconducibili ai casi precedenti e che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio e che interessano una superficie < 25% di quella disperdente lorda complessiva, i requisiti di prestazione energetica si applicano alle porzioni e quote di elementi interessati dai lavori.

Deroghe

Interventi ininfluenti dal punto di vista termico (ad esempio la semplice tinteggiatura di una facciata la riparazione di serramenti esistenti senza sostituirli) o che interessino superfici <10% (rifacimento intonaco in piccole,porzioni della facciata dove esso si sia staccato oppure la sostituzione di serramenti di un unico appartamento e che rispetto rispetto alla sup totale sia <10%).

Di seguito alcuni esempi applicativi:

Rifacimento intonaco

Su di una facciata di dimensioni 30x12 mt (360mq), una porzione non superiore a 36 mq. Quindi solo rappezzi . la considerazione  deve essere fatta per tutte le facciate disperdenti dell'edificio e non deve superare il 10% della superficie disperdente totale dell'intero edificio.

Sostituzione serramenti

Posto che su di una facciata 30x12 (cioè un edificio di 4 piani) vi siano 6x4=24 finestre da 1,2x1,6 mt (cioè 1,92mq), non è soggetto a calcoli di verifica la sostituzione di non più di 5 serramenti. Anche in questo caso la considerazione  deve essere fatta per tutte le facciate disperdenti dell'edificio e la superficie totale dei serramenti non deve superare il 10% della superficie disperdente totale dell'intero edificio.

Posa di un cappotto esterno

Va eseguito il calcolo di verifica.

Rifacimento dell'intonaco di tutte le facciate esterne

Va eseguito il calcolo di verifica.

Rivestimento esterno con diversa finitura

Nel caso di una semplice tinteggiatura non serve alcun calcolo, ma se si utilizza una vernice poliuretanica allora si ricade nel campo di applicazione, così come l'applicazione di uno strato protettivo in piastrelle, scandole o altro.

Sostituzione delle tegole del tetto

Nessun calcolo va eseguito.

Sostituzione di una copertura in amianto con altra tipologia

Nessun calcolo se la copertura chiude un vano non riscaldato, ma se si vuole migliorare la tenuta termica (occasione da non perdere) allora va eseguito il calcolo di verifica. La nuova stratigrafia dovrà soddisfare i requisiti riportato nell'allegato al decreto.

Sostituzione di una copertura generica con altra tipologia

N.B. Intervenire sull'involucro per l'efficientamento energetico dell'edificio può portare ad accedere a sconti fscali o a finanziamenti di vario genere (da valutare di volta in volta). Il costo di un calcolo di verifica e della necessaria diagnosi energetica si ripaga da solo.

 

Manzoni