Dossier tecnico

18.02.2016

Lavori in quota: prevenzione dalle cadute dall’alto con i giusti dispositivi di ancoraggio

Soluzioni tecniche per lavorare in sicurezza oltre i 2 metri d’altezza

Nonostante le cadute durante i lavori in quota siano fortunatamente in progressiva diminuzione, tutt’oggi risultano essere ancora uno degli infortuni sul lavoro più frequenti e gravi. Le misure tecniche e organizzative capaci di impedire questo genere d’infortunio sono note da tempo, da quando il d.lgs 81/08 detto Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ha spiegato che esistono due tipi di dispositivi di ancoraggio o sistemi anticaduta.

I primi seguono il lavoratore e non sono installati in modo permanente, ma sono amovibili e trasportabili. Si tratta dei cosiddetti Dispositivi di protezione individuale (DPI), che devono presentare una serie di caratteristiche, come essere portati in loco e messi in opera dal lavoratore, per poi essere rimossi dal lavoratore stesso.

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I secondi, al contrario, sono dispositivi di sicurezza fissi e al termine dei lavori restano nella struttura anche se possono presentare alcune componenti rimovibili perché avvitate ad un supporto.
In questo caso non è richiesta la marcatura CE. I dispositivi devono essere considerati prodotti da costruzione e rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento europeo 305/2011.

Questo Dossier vuole essere uno strumento utile a chiarire tutte quegli aspetti tecnici di prodotto e di legislazione che ruotano attorno al mondo dei Dispositivi di protezione individuale (DPI), al fine di dare una semplice e chiara interpretazione dell’importanza della sicurezza per chi lavora oltre i 2 metri d’altezza, utilizzando DPI come le imbracature di sicurezza o imbracature anticaduta.

Definizione di un dispositivo di protezione individuale DPI

Direttiva 89/656/CEE e TU (titolo II - Capo II - art. 74)
Ai sensi della presente direttiva si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere portata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggersi contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale obiettivo.

Andiamo nel dettaglio a far luce sulle tematiche più comuni e importanti relative ai DPI:

Cos’è un lavoro in quota
La condizione di lavoro in quota si verifica quando i piedi dell’operatore si trovano su un piano di appoggio situato a una quota maggiore di 2 metri da un piano fisso sottostante.

Quali sono le categorie di DPI

1° CATEGORIA: Dpi di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Il soggetto che usa il DPI può di valutarne l’efficacia e percepire la progressiva verificazione di effetti lesivi prima di riceverne pregiudizio.

3° CATEGORIA: DPI di progettazione complessa, volti a salvaguardare da rischi di lesioni gravi e di carattere permanente o di morte. Il soggetto non ha la possibilità di percepire per tempo la verificazione immediata di effetti lesivi.

2° CATEGORIA: Appartengono a questa categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

Obbligatorietà dell’utilizzo dei DPI quando si lavora in quota

I DPI devono essere utilizzati quando non i rischi possono essere ridotti o evitati da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da metodi, misure o procedure di riorganizzazione del lavoro.

Imbracatura completa

L’imbracatura è un dispositivo di presa del corpo costituita da parte alta (bretelle) e parte bassa (cosciali). Deve garantire che al termine della frenatura il soggetto abbia una postura corretta, che gli consenta, se necessario, di attendere i soccorsi. Garantisce una posizione quasi verticale (50°) grazie alla presenza di punto anti caduta dorsale ed eventualmente sternale.

Imbracatura per lavori in sospensione

È indispensabile, nei lavori con sistemi di accesso e posizionamento mediante fune, che l’imbragatura assicuri la funzione di sospensione (cosciali imbottiti EN 813) e nell’eventualità di arresto caduta (Punto anti caduta dorsale e sternale EN 361).

È dotata inoltre di cintura di posizionamento (EN 358).

L’imbracatura può essere prodotta completa di parte alta e bassa oppure assemblabile.

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Quando utilizzare i DPI contro le cadute dall’alto

Il D.L.vo 81/08 in conformità alla UNI EN 11158 Dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto sancisce che:

“...Il datore di lavoro deve prevedere, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute che siano adatti ad arrestare le cadute dai luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. Il datore di lavoro, è tenuto a scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.”

Se dall’analisi del rischio di caduta dall’alto (vedi tabella), risulta che non è possibile l’installazione dei DPC (dispositivi di protezione collettiva), sarà necessario ricorrere a DPI (dispositivi di protezione individuale) contro le cadute dall’alto

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Campi di applicazione e soluzioni tecniche per la protezione contro le cadute dall’alto (UNI EN 11158)

Sistemi di Trattenuta

Servono per eseguire lavorazioni in condizioni tali da avere la libertà delle mani e non doversi preoccupare di avvicinarsi incautamente a zone di pericolo.

L’operatore risulta vincolato ad un punto di ancoraggio mediante un connettore non estensibile che limita la possibilità di avvicinarsi a zone prospicienti il vuoto.

Utilizzare:
• Imbracatura o cintura di posizionamento
• Cordino
• Ancoraggio

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Sistemi di posizionamento

ervono per eseguire lavorazioni in condizioni tali da avere la libertà delle mani e non doversi preoccupare di mantenere l’equilibrio o di trattenersi con mezzi di fortuna.

L’operatore risulta vincolato ad un punto di ancoraggio mediante un connettore non estensibile e mantenuto in tensione durante l’attività dal peso stesso della persona.

Utilizzare:
• Imbracatura o cintura di posizionamento
• Cordino
• Ancoraggio

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Sistemi di arresto caduta

Servono per eseguire lavorazioni in condizioni tali da avere la sicurezza di limitare la caduta verso il basso dell’operatore in un tempo ed una distanza limitati.

A differenza dei precedenti sistemi non prevengono la caduta ma gli effetti della stessa una volta che l’operatore inizia a precipitare.

Utilizzare:
• Imbracatura anticaduta
• Dispositivo anticaduta
     Anticaduta scorrevole su corda
     oppure Anticaduta con cavo retrattile
     oppure Cordino con assorbitore di energia
• Ancoraggio

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Accesso con fune

Permette di accedere alla copertura o al luogo di lavoro qualora i metodi di accesso tradizionali siano impossibili da adottare.

Utilizzare:
• Imbracatura anticaduta completa
• Sistema di progressione
• Ancoraggio

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Salvataggio

Consiste in tecniche di intervento di emergenza come l’evacuazione, in autonomia o con un soccorritore, dall’alto oppure dal basso.

Utilizzare:
• Imbracatura anticaduta completa
• Sistema anticaduta
• Sistema di salvataggio
• Ancoraggio.

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Spazi confinanti

Permettono di eseguire lavorazioni in spazi confinati in condizioni tali da poter recuperare il lavoratore in caso di bisogno.

Utilizzare:
• Imbracatura
• Sistema anticaduta
• Sistema di recupero
• Ancoraggio tipo treppiede.

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Le domande più comuni a cui è doveroso avere una chiara risposta

È indispensabile utilizzare prodotti con marcatura CE?

I Dispositivi di Protezione Individuale devono essere dotati di marcatura CE apposta dal produttore, che deve indicare una serie di indicazioni indicate dalla normativa.

Oltre al DPR n. 246 del 1993, che recepisce la Direttiva Europea 89/106/CEE riferita ai prodotti da costruzione, esiste anche il Testo Unico del Regolamento Italiano "Norme tecniche per le costruzioni”, che obbliga esplicitamente a usare prodotti con marcatura CE in tutti gli ambiti in cui la crisi del sistema/applicazione può creare gravi danni a cose o persone (applicazioni strutturali e non strutturali).

Quando devo revisionare i miei dpi?

I DPI non solo hanno obbligo annuale di revisione, ma hanno anche una scadenza. Il Regolamento Europeo EN 365 stabilisce che vengano svolte obbligatoriamente verifiche in due livelli:

Primo livello di verifica da parte dell’utilizzatore: verifica visiva del prodotto prima di ogni utilizzo, seguendo criteri definiti dal produttore. L’utilizzatore deve, chiaramente, essere formato per utilizzare i prodotti. È necessario verificare, inoltre, che le parti metalliche non abbiano tracce di corrosione.

Secondo livello di verifica da parte di una persona competente abilitata dal produttore, che abbia una formazione specifica. La verifica deve avvenire almeno ogni 12 mesi (o anche più spesso, in caso di utilizzo intensivo) e comunque dopo ogni arresto di caduta prima, di un uso ulteriore. Le ispezioni annuali e straordinarie svolte da personale competente includono lo smontaggio e il rimontaggio dei dispositivi. Attenzione: ogni riparazione deve essere svolta dal produttore o da persona competente appositamente autorizzata dal produttore

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