Efficienza energetica: guida normativa su ESCo, Esperti, contratti, diagnosi energetiche e TEE
Nell'era del risparmio energetico, le politiche e le più svariate forme di incentivo per l'utilizzo di fonti rinnovabili e per l'efficientamento energetico non mancano. Talvolta, però, succede che manchino i fondi necessari per l'intervento o che questo non venga considerato essenziale o di primaria importanza. Principalmente per questi casi esistono società di servizi energetici, come le ESCo (Energy Service Company), che offrono efficienza energetica perlopiù a costo zero per il committente.
Diamo allora uno sguardo alle normative, decreti e leggi che ne regolamentano l'attività, alle figure coinvolte, alle diagnosi energetiche e ai contratti tipici.
Cosa sono le ESCo e le ESPCo
Il D. Lgs. 30 Maggio 2008 n.115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” fornisce una prima definizione di ESPCo e di ESCo nel panorama normativo italiano.
ESPCo:
soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia;
ESCo:
persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti
La principale differenza tra le due sta nell'esplicito riferimento, per le ESCo, all'assunzione del rischio finanziario. In altri termini le ESCo sfruttano l'incremento di efficienza energetica legando i conseguenti risparmi economici al proprio profitto: a maggiore efficienza corrisponde un maggior risparmio energetico ed economico e quindi un maggior guadagno.
Lo stesso decreto, all'art. 16, prevede che sia approvata una procedura di certificazione volontaria per le ESCo e per gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), con il fine di promuovere un incremento di qualità e di competenza da parte dei fornitori di servizi energetici, tramite l'adozione di apposite norme tecniche UNI - CEI.
La norma italiana UNI 11352 del 2010, aggiornata nel 2014, definisce i requisiti minimi per la certificazione delle ESCo. Per ora è una certificazione volontaria (le UNI non sono leggi dello stato, ma norme tecniche volontarie), ma sta diventando obbligatoria per poter svolgere la propria attività in determinati settori (per la richiesta di Titoli di Efficienza Energetica - TEE, per i servizi alle pubbliche amministrazioni).
Nel dettaglio, la UNI prescrive che un'ESCo certificata debba possedere i seguenti requisiti: svolgere un servizio di efficienza energetica in accordo alla UNI CEI EN 15900:2010, collegare la remunerazione dei servizi e delle attività al miglioramento dell'efficienza energetica, garantire la disponibilità al cliente dei dati rilevati, offrire determinate attività e possedere ben precise capacità.
Sinteticamente, le attività che una ESCo deve obbligatoriamente essere in grado di offrire sono:
- Diagnosi energetiche;
- Verifica della rispondenza degli impianti alla legislazione e alle norme tecniche in vigore;
- Studi di fattibilità tecnico - economica;
- Progettazione e realizzazione degli interventi;
- Conduzione degli impianti;
- Manutenzione degli interventi di efficienza energetica;
- Monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia;
- Supporto tecnico per l'acquisizione e/o la gestione di finanziamenti;
- Gestione di incentivi, bandi, finanziamenti pubblici;
- Formazione e informazione;
- Certificazione energetica degli edifici (ove richiesta)
Riassumendo, una ESCo deve essere in grado di gestire l'intero processo di efficientamento energetico offerto al cliente.
Le capacità, strettamente legate alle attività svolte, richieste dalla UNI 11352/2014 si possono sintetizzare in:
Il processo di certificazione deve essere condotto utilizzando l'appendice A contenente una lista di controllo obbligatoria per la verifica dei requisiti e delle capacità di una ESCO. Tra i requisiti, è richiesto anche il sistema di gestione della qualità ISO 9001, la conformità del servizio offerto al cliente alla UNI CEI EN 15900/2010, la presenza di un responsabile certificato secondo la UNI 11339/2009.
Esperti in Gestione dell’Energia (EGE)
La principale differenza tra le due sta nell'esplicito riferimento, per le ESCo, all'assunzione del rischio finanziario. In altri termini le ESCo sfruttano l'incremento di efficienza energetica legando i conseguenti risparmi economici al proprio profitto: a maggiore efficienza corrisponde un maggior risparmio energetico ed economico e quindi un maggior guadagno.
Lo stesso decreto, all'art. 16, prevede che sia approvata una procedura di certificazione volontaria per le ESCo e per gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), con il fine di promuovere un incremento di qualità e di competenza da parte dei fornitori di servizi energetici, tramite l'adozione di apposite norme tecniche UNI - CEI.
I suoi compiti sono:
- analisi del sistema energetico;
- promozione dell'introduzione di una politica energetica;
- promozione dell'introduzione e del mantenimento dei sistemi di gestione dell'energia;
- gestione di una contabilità energetica analitica e valutazione dei risparmi ottenuti;
- analisi dei contratti di fornitura e cessione dell'energia;
- diagnosi energetiche;
- analisi tecnico-economica e di fattinilità degli interventi;
- ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti;
- gestione e controllo dei sistemi energetici;
- elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi;
- programmi di sensibilizzazione e di promozione dell'uso efficiente dell'energia e attuazione degli stessi;
- definizione delle specifiche tecniche;
- applicazione della legislazione e delle norme tecniche;
- reportistica con la direzione, il personale e l'esterno;
- pianificazione dei sistemi energetici;
- pianificazione finanziaria;
- Project management
Ai sensi della UNI, deve possedere le seguenti competenze:
- conoscenza dei Sistemi di Gestione dell'Energia e delle tecniche di auditing;
- conoscenza delle tecnologie di efficienza energetica e di uso di fonti rinnovabili
- conoscenza delle implicazioni ambientali delle scelte energetiche
- conoscenza del mercato dell'energia elettrica e del gas
- conoscenza delle metodologie di valutazione economica dei progetti
- conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi energetici
- conoscenza delle modalità contrattuali per l'acquisto di beni e/o servizi
- conoscenza in materia di project management
- conoscenza della legislazione e normativa tecnica in materia ambientale ed energetica.
Visto l'ampio spettro di conoscenze e il vasto campo di lavoro, la norma prevede due campi di specializzazione a cui gli Esperti in Gestione dell'Energia certificati devono iscriversi: il settore industriale (per EGE con particolari competenze su applicazioni indutsriali e processi produttivi) e il settore civile (per EGE con competenze su utilizzi civili).
Le modalità di valutazione (tramite autovalutazione, valutazione da parte dell'organizzazione in cui l'EGE andrà ad operare o da parte di terzi) prevedono una verifica periodica del mantenimento delle competenze con cadenza massima di 5 anni.
Dalla definizione di ESCo appare chiaro che il collegamento tra il pagamento dei servizi (e quindi il rischio d'impresa) e l'efficientamento energetico debba essere esplicito nel contratto. A tal proposito ci viene in aiuto l'appendice B alla UNI 11352/2014 che riporta i contenuti minimi dell'offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica.
Tra questi sono indicati:
- Diagnosi energetica;
- Energy Baseline: consumo di riferimento;
- Fattori di aggiustamento;
- Interventi di miglioramento;
- Miglioramento e risparmio economico attesi e miglioramento garantito;
- Programma di misure e verifiche;
- Modalità di finanziamento;
- Prezzo del servizio;
- Durata del contratto;
- Attività fornite da terzi;
- Responsabilità e obblighi.
Energy Performance Contract (EPC)
Il contratto di rendimento energetico o Energy Performance Contract (EPC) è definito dal D.Lgs. 115/2008 come “accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente”.
Il D. Lgs. 102/2014 definisce invece il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) come “accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”.
Il grosso limite di questi contratti è che non rappresentano tipologie previste dal Codice Civile.
Le forme di EPC più note
Shared saving:
la ESCo fornisce il capitale e le parti si accordano sulla suddivisione dei profitti. Solo una parte dei proventi, quindi, contribuisce all'ammortamento dell'investimento.
First out:
tutti i risparmi economici derivanti dall'efficientamento energetico vengono utilizzati per ripagare l'investimento iniziale. Questa tipologia ha una durata nettamente inferiore allo “Shared saving”: tipicamente di 3-5 anni.
Guaranteed savings:
Il cliente sottoscrive il prestito con un finanziatore (soggetto terzo); la ESCo viene pagata dal cliente solamente se un determinato livello di prestazione è stato raggiunto; in caso contrario la ESCo pagherà al cliente la differenza.
Pay from savings contract:
molto simile al “Guaranteed savings”, con la differenza che il pagamento per ripagare il prestito non è costante nel tempo, ma è legato al risparmio ottenuto.
Titoli di efficienza energetica (TEE)
La remunerazione delle ESCo non deriva però esclusivamente dai proventi derivanti dalle diverse formule contrattuali, esiste un secondo strumento in loro possesso: i titoli di efficienza energetica (TEE) anche detti Certificati Bianchi.
Le Energy Service Company hanno il diritto di ottenere Certificati Bianchi in quantità direttamente proporzionale all'efficienza energetica ottenuta dagli interventi posti in essere: ogni intervento può essere misurato in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) definite come “unità di misura dell’energia pari all’energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore è fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ”.
I TEE vengono poi venduti alle società di distribuzione di energia elettrica e gas alle quali è imposto di ottenere un miglioramento efficienza energetica tramite interventi realizzati da esse stesse, oppure tramite l'acquisto, appunto, dei titoli sul mercato (GME) o direttamente dalle ESCo.
Diagnosi energetiche
Giusto un ultimo accenno sulle Diagnosi Energetiche. Al contrario di quanto molti affermano erroneamente, una Diagnosi Energetica non è un Attestato di Prestazione Energetica (APE), ma uno studio molto più approfondito e non necessariamente eseguito in condizioni “standard” quali quelle necessarie per redigere un'APE.
Le diagnosi energetiche sono state già introdotte dal D.Lgs. 192/2005 poi modificato e integrato dal D.Lgs. 311/2006 e dal D.P.R.59/2009, che, tra le varie prescrizioni, richiede di allegare alla relazione tecnica una diagnosi energetica per potenze nominali al focolare > 100 kW nei casi di nuova installazione di impianti termici, di ristrutturazione integrale di impianti termici e di sostituzione del generatore di calore.
Il D.Lgs. 115/2008 definisce la diagnosi energetica come: “procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza
del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati”. A livello europeo e nazionale, la norma tecnica per la redazione di diagnosi energetiche è la UNI CEI EN 16247, che definisce i requisiti,la metodologia e la reportistica per le diagnosi energetiche.
Recentemente è stata pubblicata anche la ISO 50002/2014 che però non è stata recepita dall'Unione Europea e quindi non costituisce un riferimento.
Esiste poi la UNI CEI/TR 11428/2011: un documento tecnico che era stato prodotto per colmare un vuoto normativo in attesa della pubblicazione di altre norme europee e che, quindi, ha carattere informativo.
Riassunto dei riferimenti normativi
Riportiamo, infine, di seguito un elenco di norme tecniche e decreti che possa essere d'aiuto e di riassunto alla grande variabilità normativa sul tema trattato.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
- DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
- UNI CEI 11352:2014 - Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO) - Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell'organizzazione e dei contenuti dell'offerta di servizio.
- UNI CEI EN 15900:2010 - Servizi di efficienza energetica - Definizioni e requisiti.
- UNI CEI 11339:2009 - Gestione dell'energia - Esperti in gestione dell'energia - Requisiti generali per la qualificazione.
- UNI CEI EN 16247 - Diagnosi energetiche – Energy Audits.
- ISO 50002:2014 - Energy audits -- Requirements with guidance for use.
- UNI CEI/TR 11428:2011 - Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica.