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Detrazioni edilizie: chiarimenti Ag. Entrate su fototermico e dati ENEA errati
L’Agenzia delle entrate ha risposto a due istanze di interpello che, in modo differente, riguardano le possibilità di usufruire delle detrazioni per la riqualificazione energetica
Dall’Agenzia arrivano due nuove risposte a specifiche istanze di interpello relative alle detrazioni per la riqualificazione energetica.
Innanzitutto, con la risposta n. 135 del 27 dicembre 2018, è stato stabilito se, e in quale misura, sia possibile usufruire delle detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica per gli impianti fototermici. Giacché i sistemi fototermici hanno come obiettivo principale “la conversione e relativo accumulo di tutta l’energia rinnovabile inutilizzata in energia termica. Il sistema è classificato impianto elettrico. (...)”.
Questa tipologia di impianto si identifica quindi come un sistema di recupero dell’energia prodotta in eccesso da un impianto solare per riscaldare delle resistenze poste all’interno di boiler o accumulatori, e non si identifica come idoneo a fruire delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica introdotti con la legge n. 296 del 2006.
In alternativa, tuttavia, l’istante può usufruire delle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per la fornitura del sistema fototermico e della sua posa in opera , in quanto rientrante nelle fattispecie previste dalla lettera h) dell’art. 16-bis, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986 da cui: “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.
Con un’istanza dettagliata, una cittadina italiana ha chiesto all’Agenzia dell’Entrate se è possibile continuare a usufruire delle detrazioni ottenute per interventi di riqualificazione energetica nel caso in cui i dati catastali dell’immobile siano stati trasmessi all’ENEA in modo errato.
Nel caso specifico gli interventi sono stati realizzati 2014 ed i dati tempestivamente trasmessi all’ENEA indicavano la corretta ubicazione dell’edificio, ma errati dati catastali.
Con la risposta n. 163 del 28 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, dal momento che i dati sono stati inviati nel periodo compreso tra il 2009 e il 2016, secondo quanto stabilito dalla Circolare n.7/E del 27 aprile 2018, in data attuale non è più possibile rettificarli.
L’Agenzia delle Entrate ha comunque stabilito che l’errata indicazione dei dati catastali non comporta il disconoscimento delle detrazioni assegnate: l’allegato F del Decreto Edifici del 17 febbraio 2007, per quanto riguarda la compilazione dei dati identificativi dell’edificio soggetto agli interventi, si riferisce difatti ai dati catastali oppure, alternativamente, all’ubicazione dell’immobile.
All’istante per poter continuare a vedersi riconoscere le detrazioni fiscali previste per gli interventi sarà quindi sufficiente dimostrare che i lavori siano effettivamente stati realizzati sull’immobile indicato, attraverso l’esibizione dei documenti che attestino l’effettiva spesa sostenuta.
Detrazioni per il fototermico
Innanzitutto, con la risposta n. 135 del 27 dicembre 2018, è stato stabilito se, e in quale misura, sia possibile usufruire delle detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica per gli impianti fototermici. Giacché i sistemi fototermici hanno come obiettivo principale “la conversione e relativo accumulo di tutta l’energia rinnovabile inutilizzata in energia termica. Il sistema è classificato impianto elettrico. (...)”.
Questa tipologia di impianto si identifica quindi come un sistema di recupero dell’energia prodotta in eccesso da un impianto solare per riscaldare delle resistenze poste all’interno di boiler o accumulatori, e non si identifica come idoneo a fruire delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica introdotti con la legge n. 296 del 2006.
In alternativa, tuttavia, l’istante può usufruire delle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per la fornitura del sistema fototermico e della sua posa in opera , in quanto rientrante nelle fattispecie previste dalla lettera h) dell’art. 16-bis, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986 da cui: “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.
Errata comunicazione all’ENEA
Con un’istanza dettagliata, una cittadina italiana ha chiesto all’Agenzia dell’Entrate se è possibile continuare a usufruire delle detrazioni ottenute per interventi di riqualificazione energetica nel caso in cui i dati catastali dell’immobile siano stati trasmessi all’ENEA in modo errato.
Nel caso specifico gli interventi sono stati realizzati 2014 ed i dati tempestivamente trasmessi all’ENEA indicavano la corretta ubicazione dell’edificio, ma errati dati catastali.
Con la risposta n. 163 del 28 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, dal momento che i dati sono stati inviati nel periodo compreso tra il 2009 e il 2016, secondo quanto stabilito dalla Circolare n.7/E del 27 aprile 2018, in data attuale non è più possibile rettificarli.
L’Agenzia delle Entrate ha comunque stabilito che l’errata indicazione dei dati catastali non comporta il disconoscimento delle detrazioni assegnate: l’allegato F del Decreto Edifici del 17 febbraio 2007, per quanto riguarda la compilazione dei dati identificativi dell’edificio soggetto agli interventi, si riferisce difatti ai dati catastali oppure, alternativamente, all’ubicazione dell’immobile.
All’istante per poter continuare a vedersi riconoscere le detrazioni fiscali previste per gli interventi sarà quindi sufficiente dimostrare che i lavori siano effettivamente stati realizzati sull’immobile indicato, attraverso l’esibizione dei documenti che attestino l’effettiva spesa sostenuta.
