Focus Incentivi

12.12.2011
Questo articolo ha più di 3 anni

Detrazione fiscale del 36%: le nuove regole

12/12/2011 – L’art. 4 della Manovra Salva Italia inserisce le “Detrazioni per interventi di ristrutturazione o ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali”. La percentuale di detrazione si conferma al 36% con un tetto massimo di spesa di 48.000 euro che corrisponde ad una detrazione massima di 17.280 euro. La detrazione si ripartisce in 10 rate annuali come in precedenza stabilito, ma si elimina la norma che consentiva ai contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni di ripartire la detrazione in 5 o 3 rate annuali.

Sono detraibili le spese sostenute per i seguenti interventi:

-       manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale;
-       manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle pertinenze;
-       realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune;
-       interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche per favorire la mobilità delle persone diversamente abili;
-       adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
-       interventi per la cablatura degli edifici e il contenimento dell’inquinamento acustico;
-       realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico;
-       adozione di misure antisismiche;
-       bonifica dell’amianto e opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Tra le spese ammissibili sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

La detrazione in questione si applica anche agli interventi realizzati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie che riescano a consegnare l’immobile entro sei mesi dalla conclusione dei lavori. All’acquirente o assegnatario dell’unità immobiliare spetta una detrazione del 36% del valore degli interventi eseguiti che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto di compravendita o di assegnazione e comunque entro l’importo massimo di 48.000 euro.

Nel caso in cui gli interventi realizzati prevedano una continuazione degli interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese detraibili, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata si trasferisce all’acquirente dell’immobile a meno che le parti non abbiano deciso diversamente. Nel caso di decesso dell’avente diritto la fruizione del beneficio fiscale passa all’erede che ottenga la detenzione materiale e diretta del bene.