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Decreto efficienza energetica, le modifiche della Conferenza delle Regioni
In seguito all'integrazione del decreto sull'efficienza energetica, le Regioni richiedono alcune modifiche: definizione delle tipologie di contatori, chiarimento delle competenze e sanzioni salate.
È stata approvata dalla Conferenza delle Regioni, anche se con qualche modifica, la bozza dell’integrazione al d.lgs. n. 102 del 4 Luglio 2014, in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Il decreto ha l’obiettivo di definire le misure per promuovere e migliorare l’efficienza energetica, così da raggiungere l’obiettivo nazionale di risparmio energetico che consiste, come già riportato diverse volte, nella riduzione, entro il 2020, di 20 milioni di tonnellate di petrolio nei consumi di energia primaria.
Dal momento che l’Italia sta provvedendo all’adeguamento e all’aggiornamento della normativa nazionale, anche tale decreto aveva la necessità di subire modificazioni e rinnovamenti.
Innanzitutto, la bozza integrativa introduce la definizione di aggregatore come “fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all’asta in mercati organizzati dell’energia”, e di audit energetico o analisi energetica come procedura utile a conoscere il consumo energetico di un edificio, in modo da quantificare le opportunità di risparmio energetico.
Si parla, inoltre, di contatori di fornitura, che vengono distinti dai contatori individuali, e di contatori condominiali, ovvero contatori presenti in condomini o edifici, volti a misurare l’energia termica consumata da diverse unità immobiliari, comprendente anche il raffrescamento e il riscaldamento degli spazi comuni.
La Conferenza delle Regioni, vista la bozza di integrazione del decreto, richiede di apportare alcune modifiche:
La Conferenza delle Regioni, dunque, esprime il proprio parere favorevole nei riguardi della bozza dell’integrazione al decreto, ma richiede che le proposte di modifica e gli emendamenti vengano accolti.
Il decreto ha l’obiettivo di definire le misure per promuovere e migliorare l’efficienza energetica, così da raggiungere l’obiettivo nazionale di risparmio energetico che consiste, come già riportato diverse volte, nella riduzione, entro il 2020, di 20 milioni di tonnellate di petrolio nei consumi di energia primaria.
Dal momento che l’Italia sta provvedendo all’adeguamento e all’aggiornamento della normativa nazionale, anche tale decreto aveva la necessità di subire modificazioni e rinnovamenti.
Innanzitutto, la bozza integrativa introduce la definizione di aggregatore come “fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all’asta in mercati organizzati dell’energia”, e di audit energetico o analisi energetica come procedura utile a conoscere il consumo energetico di un edificio, in modo da quantificare le opportunità di risparmio energetico.
Si parla, inoltre, di contatori di fornitura, che vengono distinti dai contatori individuali, e di contatori condominiali, ovvero contatori presenti in condomini o edifici, volti a misurare l’energia termica consumata da diverse unità immobiliari, comprendente anche il raffrescamento e il riscaldamento degli spazi comuni.
La Conferenza delle Regioni, vista la bozza di integrazione del decreto, richiede di apportare alcune modifiche:
- L’articolo 9, riguardante “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici” e riferito alla contabilizzazione del calore negli edifici pluri-unità, andrebbe approfondito e andrebbero chiarite le tipologie di contatori e le diverse competenze. In seguito all’approvazione della norma UNI 10200, infatti, in alcuni condomini sono emerse problematiche legate all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, a causa della ripartizione delle spese per il riscaldamento;
- L’articolo 16, riguardante la sanzioni, secondo le Regioni va aggiornato dal punto di vista del destinatario delle sanzioni stesse: in caso di mancata installazione dell’impianto di termoregolazione, va individuato e sanzionato il singolo condomino, non l’intero condominio, e le sanzioni possono variare da 500 e 2500€.
La Conferenza delle Regioni, dunque, esprime il proprio parere favorevole nei riguardi della bozza dell’integrazione al decreto, ma richiede che le proposte di modifica e gli emendamenti vengano accolti.
