Focus Incentivi

14.04.2020
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Conto Energia e impianti fotovoltaici, dal GSE modulo per la sanatoria degli impianti da 1 a 3 kW

Il modulo di richiesta dovrà essere inviato al GSE entro il 30 giugno, si otterrà l’incentivo conto energia per impianti fotovoltaici decurtato del 10%
Dopo aver comunicato le modalità e procedure per richiedere l’aggiornamento della tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 3 kW composti da moduli non certificati o con certificazioni non conformi, il GSE comunica la possibilità di chiedere altrettanto per gli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW, ampliando quindi il raggio di azione della sanatoria.
 
Nel rispetto dell’art. 12-3-bis del DL 101 del 2019, che modifica l’art. 42 del D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, in merito alla salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici di cui fanno parte moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, il GSE ha comunicato la possibilità di ottenere l’accesso alle tariffe incentivanti – decurtate del 10%, per quegli impianti di potenza compresa tra 1 e 3kW per i quali la mancanza o non conformità della certificazione è stata rilevata a seguito di verifica.
 
Questa decurtazione del 10% viene sommata alla decurtazione del 30% precedentemente applicata dalle disposizioni previgenti.

Come valeva anche per le disposizioni introdotte per gli impianti più potenti, anche queste previsioni non possono essere applicate nel caso in cui la condotta dell’operatore che ha provocato il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di un procedimento e processo penale in corso, oppure nei suoi confronti sia stata espressa una sentenza di condanna, anche non definitiva.
 
Per ottenere l’aggiornamento della percentuale di decurtazione della tariffa incentivante, il GSE spiega, il Soggetto Responsabile dovrà inviare entro il termine del 30 giugno 2020 il format dell’allegato Modulo 4 (disponibile alla fine del testo) con valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pena la sospensione dell’erogazione degli incentivi.
 
Gli impianti fotovoltaici per cui è possibile attuare questa procedura non possono veder applicate le maggiorazioni previste dagli articoli 14, c.1 lettera d) del DM 5 maggio 2011 e art. 5, comma 2, lettera a) del DM 5 luglio 2012.