Focus Leggi/Normative

28.06.2018

Cessione del credito per l’ecobonus 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito a chi spetta

Con la circolare 11/E del 2018 è stato chiarito a favore di chi è possibile indirizzare la cessione del credito delle detrazioni per la riqualificazione energetica
La cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli Ecobonus 2018 ha da quest’anno delle regole diverse che hanno creato alcuni dubbi sulle modalità di cessione e sui soggetti a favore dei quali può essere ceduto il credito: l’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto necessario chiarire le cose attraverso la circolare 11/E del 2018.
 
Non è raro che la materia fiscale crei dubbi e incertezze, nonostante le istituzioni cerchino sempre più spesso di fornire indicazioni chiare e linee guida sulle procedure da seguire, come ad esempio le appendici realizzate da ENEA per gli ecobonus 2018, a volte capita di imbattersi in indicazioni nebbiose, poco chiare, che impediscono un utilizzo semplice e immediato dei meccanismi di incentivazione.
 
Questo è il caso delle caratteristiche del meccanismo di cessione del credito fiscale per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, una possibilità prevista dalla Legge di Bilancio 2018 ma che ha destato numerosi dubbi agli utenti per i quali non era chiaro come sfruttare questa possibilità e quali soggetti potessero usufruirne.
 
Per fugare ogni perplessità l’Agenzia delle Entrate è intervenuta ed ha pubblicato una circolare, la 11/E del 18 maggio 2018, che spiega a chi è rivolta la possibilità di cedere il credito, per quali spese si possa effettuare e a chi possa essere ceduto il credito.
 
Con la finanziaria 2018 la cessione del credito ha subito due cambiamenti principali: è cedibile il credito per detrazioni per interventi effettuati sia su parti comuni di edifici condominiali sia su interventi su singole unità immobiliari e oggi i soggetti incapienti possono cedere il proprio cecobonus redito anche a banche e intermediari finanziari.
 
La circolare 11/E dell’Ag. delle Entrate  specifica che possono cedere il credito tutti quei soggetti che sostengono le spese, anche quelli che non hanno la possibilità di usufruire dell’ecobonus perché la loro imposta lorda è assorbita da altre detrazioni oppure non gli è dovuta. Questa disposizione è valida per i contribuenti Ires e per i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.
 
Secondo la normativa la cessione del credito può essere effettuata a favore dei fornitori dei beni e servizi che sono necessari per la realizzazione degli interventi di riqualificazione ma non solo, possono essere destinatari del credito anche:
  • Persone fisiche e coloro che svolgono attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata, che siano diversi dai fornitori ma siano ugualmente collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
  • Banche e intermediari finanziari nel caso in cui vi sia cessione di credito da parte di contribuenti che ricadono nella no tax area.
 
In base ai contenuti della Circolare 11/E, descritti inoltre da Assoclima, si comprende che la cessione del credito deve intendersi “limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria”. Nei casi in cui invece non sia possibile effettuare una cessione del credito a istituti di credito o intermediari finanziari si intende che tale operazione non è effettuabile né per i soggetti autorizzati dalla Banca d’Italia alla cessione del credito (ed iscritti all’albo) né alle società che rientrano nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato andrebbero ad aumentare l’indebitamento netto ed il debito pubblico. Per questi motivi quindi non è possibile indirizzare a questi soggetti la cessione originaria del credito e nemmeno un’eventuale cessione successiva da parte del primo cessionario.
 
D’altro canto la circolare conferma la possibilità di cedere il credito ad organismi associativi, consorzi e società consortili, purché, se facenti parte del novero delle società finanziarie, non ne detengano una quota maggioritaria e non vi esercitino un controllo di fatto o di diritto.
 
Altri enti a cui  possibile cedere il credito sono le ESCO (Energy Service Companies) e le SEE (Società di servizi energetici) accreditate presso il GSE, così come le imprese artigiane ed altre forme consortili che comprendano nel proprio oggetto sociale l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e/o gestione di interventi di risparmio energetico.

Attraverso la Circolare 11/E l’Agenzia delle Entrate ha inoltre rassicurato e precisato che i comportamenti non conformi alla normativa messi in atto prima della pubblicazione di questo chiarimento non saranno sanzionati, una piccola conferma della poca chiarezza che aveva effettivamente caratterizzato le disposizioni sulla cessione del credito per gli interventi di riqualificazione energetica.
 

Documentazione disponibile

Circolare 11/E del 18 Maggio 2018 Agenzia delle ENtrate
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