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11.03.2014
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Cassazione: la canna fumaria non dev'essere considerata una costruzione

Canne fumarie in condominio, le regole sulla distanza non valgono. Illegittime solo se ledono il decoro architettonico o la salubrità dell'aria.
La Corte di Cassazione con sentenza 4936/2014 ha decretato che per la realizzazione della canna fumaria in condominio non è obbligatorio che vengano tenute in considerazioni le distanze minime. La motivazione della sentenza è da ricercarsi nel fatto che queste ultime non possono essere considerate come costruzioni e, di conseguenza, non vengono vincolate dai valori di distanza minimi dalle vedute, ma rispondono unicamente alle disposizioni del regolamento condominiale.

Nello specifico la Cassazione ha affermato che "vi è difficoltà di concepire una canna fumaria (nella specie un tubo in metallo) come costruzione ai sensi dell'art. 907 cc, trattandosi di manufatto che costituisce un semplice accessorio di un impianto (nella specie forno), facente parte di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, collocato non nel fondo adiacente a quello del condomino che ne denunzia la illegittimità, ma nello spazio non condominiale".

E' ammessa, peraltro, l'installazione della canna fumaria in condominio su di un muro perimetrale dell'edificio, a patto che non ne venga alterata la destinazione comune e ostacolato l'utilizzo da parte degli altri condomini. L'illegittimità si rileva solo nei casi in cui essa leda al decoro architettonico dello stabile o arrechi danno alla salubrità dell'aria, a causa delle emissioni. Resta fermo, pertanto, il diritto di agire se si ritiene che dalla canna fumaria provengano immissioni intollerabili.


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