Focus Incentivi

08.08.2013
Questo articolo ha più di 3 anni

Calcolo corrispettivi di sbilanciamento: il TAR Lombardia annulla due delibere dell’Aeeg

Il Gse stornerà gli importi già fatturati nel primo trimestre 2013 non appena Terna avrà ricalcolato i corrispettivi per le unità produttive rinnovabili non programmabili
Il Tar Lombardia ha annullato le deliberazioni AEEG 281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr (con le sentenze nn. 1613/2013, 1614/2013 e 1615/2013) limitatamente ai criteri di calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento, così come determinati da Terna ai sensi del Testo Integrato del Settlement (Allegato A deliberazione AEEG ARG/elt 107/09).


A comunicarlo è il Gse, che si rivolge in particolare ai titolari delle unità di produzione che hanno aderito al Ritiro Dedicato, alle Tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 e alla Tariffa Onnicomprensiva di cui al DM 18 dicembre 2008 e al DM 5 maggio 2011, esclusivamente per la quota parte dell’energia elettrica non incentivata.
Per effetto di tale annullamento, come anche precisato dall’AEEG, è stato quindi ripristinato l’articolo 40 (commi 40.4 e 40.5) dell’Allegato A alla deliberazione n.111/06, nella sua formulazione antecedente alla deliberazione 281/2012/R/efr, efficace a partire dal mese di maggio 2013.

“A tal fine - si legge nel comunicato del Gestore - Terna ha già avviato le attività per procedere, limitatamente alle unità di produzione rinnovabili non programmabili di cui sopra, al ricalcolo dei corrispettivi di sbilanciamento, in conformità alla disciplina antecedente alla deliberazione 281/2012/R/efr.
 Successivamente alla pubblicazione dei corrispettivi da parte di Terna, il GSE provvederà tempestivamente agli storni degli importi già fatturati per il primo trimestre 2013”.
Resta in ogni caso confermata la validità della disposizione prevista dall’articolo 5, comma 5.1, dell’Allegato A della deliberazione n. 280/07, secondo cui “i produttori, per ogni impianto, sono tenuti a fornire al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto, i dati necessari ai fini delle previsioni e della programmazione dell’energia elettrica immessa”, e delle regole che determinano i corrispettivi per il servizio di previsione, programmazione e commercializzazione forniti dal GSE”.