Focus Efficienza Energetica

27.04.2017
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Bolletta elettronica: l’AEEGSI stabilisce il sistema di incentivi per i clienti finali serviti in regime di tutela

Bolletta elettronica 2.0: l'AEEGSI con una delibera dei giorni scorsi ha stabilito il nuovo meccanismo di incentivazione per incrementarne la diffusione.
L’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) incentiva una maggiore diffusione della bolletta elettronica presso i clienti finali.
 
Con la delibera 279/2017/R/com, infatti, l’AEEGSI intende favorire l’utilizzo della bolletta 2.0 (bolletta in formato elettronico e domiciliazione bancaria per il pagamento) anche attraverso specifici incentivi, a beneficio degli esercenti in regimi di tutela per la reintegrazione del differenziale tra il livello dello sconto applicato ai clienti serviti e il costo evitato dall’esercente per aver emesso una fattura non cartacea.

La bolletta elettronica è ancora un’opzione poco sfruttata dai clienti finali e secondo analisi dell’AEEGSI il costo evitato è comunque inferiore al livello di sconto già predisposto. La precedente delibera 610/2015/R/com aveva disposto lo sconto in base al settore di applicazione:
  • Per il settore elettrico: 6,00 € per i clienti domestici; 6,60 € per i clienti BT altri usi;
  • Per il settore del gas naturale: 5,40 € per i clienti domestici; 12,00 € per i condomini con uso domestico.
 
Con l’ultima delibera l’Autorità vuole compensare questo meccanismo, quindi intende incentivare sia il venditore, in modo che riesca ad aumentare il numero di clienti che passano al formato elettronico, sia coprire la differenza eventuale tra lo sconto applicato e la stima del costo evitato.
 
Senza alcun meccanismo di reintegrazione, le componenti RCV per il settore elettrico e GVD per il gas (che coprono i costi di commercializzazione come la fatturazione) non garantirebbero l’equilibrio economico-finanziario degli esercenti che erogano i regimi di tutela. Nello specifico, la partecipazione al meccanismo di reintegrazione è subordinata al raggiungimento di un livello minimo di clienti cui viene erogato lo sconto.
 
Gli esercenti che accedono al meccanismo hanno diritto a un ammontare di reintegrazione che dipende direttamente dal numero effettivo di bollette con sconto emesse in un anno, che aumenta in base al livello raggiunto (soglia minima “a” per il 2016 pari al 7% dei clienti serviti nei regimi di tutela / soglia massima “b” per il 2016 pari al 50% dei clienti serviti) e in base al quale il venditore ha diritto all’intera reintegrazione.
 
Infine il meccanismo prevede anche il riconoscimento relativo all’anno precedente, nel caso siano raggiunti i livelli soglia nell’anno di riferimento della compensazione, ma non nel precedente.
 
Gli incentivi deliberati dall’AEEGSI vengono avviati a partire dal 2017 e si riferiscono agli sconti erogati nel 2016. Per i primi due anni il meccanismo incentivante, che è a partecipazione volontaria, tiene conto anche dei risparmi conseguiti nel 2014 e 2015 per quei clienti che erano già passati alla bollettazione elettronica.
 
Gli importi da corrispondere ai venditori vengono erogati a valere sul:
  • “Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione” (energia elettrica);
  • “Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas” (gas).
 
L’AEEGSI ha previsto un ammontare di reintegrazione distinto per gli esercenti societariamente separati che al 31 Dicembre 2015 servono più di 10 milioni di punti di prelievo, e per gli altri esercenti. Questo perché, in base alle diverse economie di scala degli operatori, il costo evitato è minore per i soggetti che hanno maggiori dimensioni determinando quindi un differenziale da riconoscere superiore.

L’Autorità ha rinviato a successiva delibera la definizione di passaggio automatico alla fatturazione elettronica, così da permettere ai venditori di proseguire le campagne per acquisire i recapiti dei clienti per la fatturazione.
 
La delibera, infine, ha apportato una modifica marginale alla bolletta 2.0 per aggiornare il riferimento alla disciplina relativa all’assicurazione gas a beneficio dei clienti finali nel quadriennio 1 Gennaio 2017 – 31 Dicembre 2020.