06.05.2013

Assocamini e Assofumi, insieme contro lo scarico a facciata!

È stato recentemente approvato con voto di fiducia alle Camere, assieme al decreto “Ulteriori modifiche per la crescita del Paese”, il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 che contiene, tra l’altro, all’art. 34 un emendamento all’art. 5 comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, quello che prevede per gli impianti termici lo scarico sopra il tetto. Ora il testo così modificato prevede invece nel caso di installazione di apparecchi a gas a condensazione che appartengano alla classe ad alta efficienza energetica il posizionamento dei terminali di tiraggio in conformità alla Uni 7129.
A seguito di ciò Assotermica e diverse aziende produttrici di caldaie non hanno perso tempo ed hanno iniziato una martellante campagna di comunicazione che sostiene in sostanza la possibilità di scaricare sempre in facciata, purchè si usino caldaie a condensazione e si rispettino le distanze della Uni 7129. Si afferma tra l’altro che tali disposizioni varrebbero su tutto il territorio nazionale ed i regolamenti locali non avrebbero più alcun valore di vincolo.

A seguito di tutto ciò, Camini Wierer e le aziende appartenenti a CECED Italia si sono mosse con tempestività e con la consulenza di autorevoli professionisti, quali il prof. avv. Franco Giuseppe Ferrari Ordinario di Diritto Pubblico comparato alla Università Bocconi, dopo aver attentamente studiato le carte hanno predisposto un comunicato stampa allo scopo di fare chiarezza sulla reale portata del nuovo testo di legge.

Il combinato disposto all’art. 34, che stabilisce per caldaie a condensazione il posizionamento dei terminali di tiraggio in conformità alla Uni 7129, NON liberalizza affatto lo scarico in facciata delle caldaie a condensazione, restringendolo solo a quelle a condensazione di tipo B a tiraggio naturale.

La Uni 7129 infatti prevede il terminale di tiraggio solo in caso di installazione di apparecchi di tipo B a tiraggio naturale, mentre invece per apparecchi di tipo C è previsto l’utilizzo del terminale di scarico.

Per quanto riguarda invece la presunta inattaccabilità delle nuove disposizioni da parte delle autorità locali (comuni, provincie, regioni), se questo è vero per quanto attiene i temi dell’efficienza e del risparmio energetico, in materia di tutela della salute i REGOLAMENTI LOCALI rimangono PREVALENTI sulla legislazione nazionale, consentendo quindi valido l’OBBLIGO DI SCARICO A TETTO previsto da alcuni regolamenti edilizi, come per esempio quello di Regione Lombardia.

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