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Agenzia delle Entrate: chiarimenti su detrazioni fiscali del 50% e 65%
Con la Circolare n. 29/E, l'agenzia delle entrate chiarisce tutti i dubbi in merito alle detrazioni fiscali del 50% e del 65%.

In data 18 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate, mediante la Circolare n. 29/E, ha fornito chiarimenti in materia di detrazioni fiscali in seguito ad interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico negli edifici.
A riguardo, l’entrata in vigore del DI 63/2013 (convertito in Legge 90/2013) è stata posticipata dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (per i condomini al 30 giugno 2014). Questo prevede che la percentuale di detrazione Irpef per interventi di efficientamento energetico degli edifici passi dal 55% al 65%. Anche per le ristrutturazioni edilizie tale percentuale subirà un aumento dal 36% al 50%.
In più, potrà essere detratto anche il 50% delle spese relative all’acquisto di mobili ed elettrodomestici, per un totale di 10mila Euro, per edifici recentemente ristrutturati.
Per quanto riguarda le detrazioni fiscali del 65% per efficientamento energetico, l’Agenzia delle Entrate si impegna a precisare che la loro proroga non ha comportato modifiche di alcun tipo alla norma di riferimento.
La Circolare precisa che sono state incluse in fase di conversione in legge del DL 63/2013 le detrazioni anche per pompe di calore, impianti geotermici e scaldacqua a pompa di calore che potranno essere applicabili dall’entrata in vigore del DL 63/2013 il 6 giungo 2013, e non il 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della Legge di conversione 90/2013.
Considerando gli interventi in edifici condominiali, prolungati al 30 giugno 2014, andranno tenute in considerazione le recenti modifiche al codice civile introdotte dalla Legge 220/2012, articolo 1117, per le quali il condominio è da considerarsi di proprietà comune dei proprietari e, di conseguenza, qualsiasi intervento su di esso è da definirsi di comune accordo.
Per quanto riguarda, invece, le detrazioni del 50% e 65%, relativamente a ristrutturazioni edilizie ed adeguamento antisismico, dopo il 31 dicembre 2013 non scompariranno ma torneranno alla percentuale precedente: al 36% la prima, e al 50% la seconda (quest’ultima da non confondere con le detrazioni del 65% per l’efficientamento energetico). Nello specifico, nella Circolare l’Agenzia delle Entrate specifica i beneficiari e le tipologie di immobili che potranno godere delle detrazioni per interventi antisismici.
In allegato la Circolare n. 29/E.
A riguardo, l’entrata in vigore del DI 63/2013 (convertito in Legge 90/2013) è stata posticipata dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (per i condomini al 30 giugno 2014). Questo prevede che la percentuale di detrazione Irpef per interventi di efficientamento energetico degli edifici passi dal 55% al 65%. Anche per le ristrutturazioni edilizie tale percentuale subirà un aumento dal 36% al 50%.
In più, potrà essere detratto anche il 50% delle spese relative all’acquisto di mobili ed elettrodomestici, per un totale di 10mila Euro, per edifici recentemente ristrutturati.
Per quanto riguarda le detrazioni fiscali del 65% per efficientamento energetico, l’Agenzia delle Entrate si impegna a precisare che la loro proroga non ha comportato modifiche di alcun tipo alla norma di riferimento.
La Circolare precisa che sono state incluse in fase di conversione in legge del DL 63/2013 le detrazioni anche per pompe di calore, impianti geotermici e scaldacqua a pompa di calore che potranno essere applicabili dall’entrata in vigore del DL 63/2013 il 6 giungo 2013, e non il 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della Legge di conversione 90/2013.
Considerando gli interventi in edifici condominiali, prolungati al 30 giugno 2014, andranno tenute in considerazione le recenti modifiche al codice civile introdotte dalla Legge 220/2012, articolo 1117, per le quali il condominio è da considerarsi di proprietà comune dei proprietari e, di conseguenza, qualsiasi intervento su di esso è da definirsi di comune accordo.
Per quanto riguarda, invece, le detrazioni del 50% e 65%, relativamente a ristrutturazioni edilizie ed adeguamento antisismico, dopo il 31 dicembre 2013 non scompariranno ma torneranno alla percentuale precedente: al 36% la prima, e al 50% la seconda (quest’ultima da non confondere con le detrazioni del 65% per l’efficientamento energetico). Nello specifico, nella Circolare l’Agenzia delle Entrate specifica i beneficiari e le tipologie di immobili che potranno godere delle detrazioni per interventi antisismici.
In allegato la Circolare n. 29/E.