Focus Incentivi
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Acquisto casa dall’impresa, si acquisisce anche il diritto ai bonus ristrutturazioni?
Acquistando un’unità immobiliare parte di un condominio riqualificato da una SpA non è possibile usufruire dei bonus ristrutturazioni
Una domanda di interpello giunta all’Agenzia delle Entrate è l’occasione, per un privato, di chiedere chiarimento in merito alla possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e dell’Ecobonus, previsti per gli interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio, per l’unità abitativa che ha acquistato da una SGR (in forma di SpA), la quale, nei mesi precedenti, si era occupata degli interventi di riqualificazione (tinteggiatura vani scala) e della sostituzione della caldaia.
L’Agenzia delle Entrate, da un lato, conferma la possibilità di trasferire per i successivi periodi d’imposta la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare su cui sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. Dall’altro, per il caso specifico, chiarisce come la SGR costituita sotto forma di S.p.A. è soggetta all’imposta sul reddito delle società e non all’imposta sul reddito delle persone fisiche, motivo per cui non può usufruire delle detrazioni di cui all’art16-bis del TUIR.
Risulta pertanto l’impossibilità di trasferire, in seguito alla compravendita, del diritto a detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio di cui la SGR non poteva beneficiare in prima istanza.
Considerando invece la questione relativa alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l’Agenzia ricorda che le discipline dell’art 14 del decreto legge n.63 del 2013, spettano, sì, anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa, ma devono riguardare esclusivamente fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e non anche ai beni merce (beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa), come chiarito dalle risoluzioni n.303/E del 2008 e n.340/E del 2008.
Dal momento in cui l’istante, nel presentare domanda di interpello, ha chiarito che la SGR da cui ha acquistato l’unità residenziale ha dismesso l’intero immobile oggetto dei lavori, ha messo in evidenza come, la suddetta impresa, non può evidentemente usufruire delle detrazioni, giacché l’immobile non è considerabile come un bene strumentale.
In situazioni di questo tipo, quindi, una compravendita non può prevedere anche il trasferimento di bonus di cui, sostanzialmente, l’azienda non avrebbe mai potuto usufruire, né per quanto concerne il recupero del patrimonio edilizio né per la riqualificazione energetica.
L’Agenzia delle Entrate, da un lato, conferma la possibilità di trasferire per i successivi periodi d’imposta la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare su cui sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. Dall’altro, per il caso specifico, chiarisce come la SGR costituita sotto forma di S.p.A. è soggetta all’imposta sul reddito delle società e non all’imposta sul reddito delle persone fisiche, motivo per cui non può usufruire delle detrazioni di cui all’art16-bis del TUIR.
Risulta pertanto l’impossibilità di trasferire, in seguito alla compravendita, del diritto a detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio di cui la SGR non poteva beneficiare in prima istanza.
Considerando invece la questione relativa alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l’Agenzia ricorda che le discipline dell’art 14 del decreto legge n.63 del 2013, spettano, sì, anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa, ma devono riguardare esclusivamente fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e non anche ai beni merce (beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa), come chiarito dalle risoluzioni n.303/E del 2008 e n.340/E del 2008.
Dal momento in cui l’istante, nel presentare domanda di interpello, ha chiarito che la SGR da cui ha acquistato l’unità residenziale ha dismesso l’intero immobile oggetto dei lavori, ha messo in evidenza come, la suddetta impresa, non può evidentemente usufruire delle detrazioni, giacché l’immobile non è considerabile come un bene strumentale.
In situazioni di questo tipo, quindi, una compravendita non può prevedere anche il trasferimento di bonus di cui, sostanzialmente, l’azienda non avrebbe mai potuto usufruire, né per quanto concerne il recupero del patrimonio edilizio né per la riqualificazione energetica.
