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12.01.2015
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Accumulo elettrico per impianti fotovoltaici incentivati: il GSE chiarisce le procedure operative

A seguito della pubblicazione della Delibera AEEGSI 574/2014/R/EEL, il GSE diffonde una nota con le procedure operative per il collegamento di impianti fotovoltaici e rinnovabili incentivati a sistemi di accumulo dell’energia.
A seguito della Deliberazione dell’AEEGSI (574/2014/R/EEL) del 20 Novembre, che regolamenta l’utilizzo di Sistemi di accumulo dell’energia elettrica nel sistema elettrico nazionale, il GSE ha recentemente pubblicato un documento che chiarisce anche le regole tecniche per l’erogazione degli incentivi.

A partire dal 1° gennaio 2015, fa sapere il GSE, è possibile installare sistemi di accumulo su impianti incentivati e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, ad eccezione degli impianti fotovoltaici fino a 20 kW che usufruiscono del regime di scambio sul posto, accedendo agli incentivi (DM 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006) per i quali l’installazione di sistemi di accumulo, non è operativamente compatibile con l’erogazione degli incentivi.

Il GSE precisa inoltre che, per garantire l’erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo, e quindi degli incentivi, è necessario che il sistema sia dotato di apparecchiature di misura idonee, ovvero:
  • Nei casi di sistemi di accumulo lato produzione, qualora le apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta siano caratterizzate da misuratori monodirezionali, il responsabile dell’installazione e manutenzione deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione AEEG 88/07 e s.m.i.;
  • Nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata da un sistema di accumulo deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionali e, qualora non fossero presenti, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia prodotta, conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione AEEG 88/07 e s.m.i.;
  • Nei casi di sistemi di accumulo istallati in unità che richiedono il riconoscimento del funzionamento come cogenerative ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e/o l’accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011, si rimanda a quanto disposto dai succitati decreti e dalle “Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)”.

Il Soggetto Responsabile dell’impianto, è tenuto ad inviare al GSE, entro e non oltre 30 giorni dalla data di collegamento del sistema di accumulo, una comunicazione via email all’indirizzo [email protected].

Nell’oggetto della e-mail dovranno essere riportati i seguenti elementi:
  1. Il prefisso: "FTV” (per impianti fotovoltaici incentivati); "IAFR” o “FER” (per impianti incentivati diversi dai fotovoltaici); “CAR” (per le unità che richiedono il riconoscimento del funzionamento come cogenerative ad alto rendimento); "PMG” (per impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti);                                                              
  2. La dicitura “INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO”;
  3. Il numero identificativo (numero pratica) e/o il numero di convenzione RID (per gli impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti) dell'impianto.    

Esempio: per un impianto fotovoltaico incentivato che benefici anche dei prezzi minimi garantiti l’oggetto della e-mail sarà “FTV - PMG - INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO – 000001 – RID000001”.

Infine, il GSE precisa che il mancato rispetto di queste disposizioni determina la sospensione degli incentivi a partire dalla data di messa in funzione del sistema di accumulo, e che il responsabile dell’impianto è tenuto a dare comunicazione per qualsiasi guasto o ulteriore modifica apportata all’impianto stesso.

Documentazione disponibile

Delibera 574/2014/R/EEL - AEEGSI
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