Focus Leggi/Normative

18.08.2014

DL 120/2014, i casi e le tipologie di caldaie ammesse allo scarico a parete

Il DL sull’efficienza energetica in vigore, pur confermando la priorità assoluta dei generatori di calore con evacuazione a tetto, tuttavia ammette lo scarico a parete in alcune casistiche particolari.
Con l’entrata in vigore del DL 102/2014 sull’efficienza energetica, il Governo italiano ha introdotto alcune importanti novità sulla regolamentazione riguardante l’evacuazione all’esterno dei prodotti di combustione dei generatori di calore.

Nonostante sia stato confermato lo scarico a tetto quale scelta prioritaria per l’evacuazione dei fumi, tuttavia, sono aumentati da quattro a sei i casi in cui è ammesso lo scarico a parete, e sono state riviste le tipologie dei dispositivi abilitate a tale funzionamento.


Di seguito, una sintesi delle tipologie di generatori di calore e delle casistiche ammessi allo scarico a parete, secondo quanto previsto dall’art. 14, commi 8 e 9, del DL 102/2014:

- caldaie convenzionali a gas a camera stagna (non necessariamente ecologiche o a condensazione), con rendimento entro i limiti di legge, in sostituzione di generatori di calore che già scaricavano a parete o in canna collettiva ramificata;

- caldaie a gas a condensazione, con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70mg/kWh, in caso di incompatibilità dell’evacuazione a tetto negli edifici oggetto dell’intervento con le normative comunali, regionali e nazionali vigenti; impossibilità tecnica di scarico a tetto accertata da un professionista; ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, presso stabili plurifamiliari, non provvisti di camini, canne fumarie, o sistemi di evacuazione con sbocco a tetto;

- generatori ibridi compatti costituiti da almeno una caldaia a gas a condensazione (con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70mg/kWh) e da una pompa di calore, con rendimenti entro limiti di legge, entrambe dotati di specifica certificazione, incondizionatamente, ovvero senza necessità di verifiche previe ad opera di tecnici certificati;

Qualora non rientranti nelle casistiche e tipologie ammesse per lo scarico a parete, il Governo, tramite decreto, ricorda alle associazioni di settore, alle imprese produttrici, ai tecnici e ai cittadini, che tutti gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

Appare chiaro comunque come, attraverso la specifica della priorità assoluta dei generatori di calore con evacuazione a tetto su quelli a parete, il governo si sia schierato evidentemente a favore della tutela della salute e della sicurezza dei suoi cittadini, in quanto, come giustamente nota il Capogruppo di Assocamini, Christian Wierer, “nessuno di noi vorrebbe respirare i prodotti della combustione del proprio vicino”.