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Trasfertisti edili e impiantisti: finalmente un trattamento fiscale più favorevole
Trattamento fiscale più favorevole per impiantisti e trasfertisti edili: l’indennità formerà reddito per il 50% solo a tre condizioni
Trasfertisti edili e impiantisti godranno di un trattamento fiscale più favorevole, infatti le indennità, che formano il reddito per il 50% solo se incorrono in tre condizioni, verranno in parte tassate come fossero reddito solo in questi tre casi.
La Camera, infatti, ha votato l’emendamento all’interno della Legge di conversione del decreto fiscale (D.L. 193/2016) che introduce una nuova interpretazione autentica delle norme in materia. Il problema era nato dopo una serie di sentenze della Cassazione che avevano stravolto quanto affermato negli anni precedenti, definendo il lavoratore trasfertista come il soggetto che ha variabilità del luogo di lavoro, quindi includendo anche gli impiantisti e gli edili.
Queste, però, sono attività particolari che implicano che i cantieri siano la sede itinerante dell’impresa, definizione che ha dato vita a una questione spigolosa, causa di ricezione di multe salate da parte di aziende accusate di non essersi comportate secondo gli orientamenti della giurisprudenza.
Tutti i dubbi, finalmente, sono stati risolti dalla presa di posizione della Camera che, nella conversione del decreto fiscale, ha introdotto l’articolo 7 quinques riguardante la materia dei trasfertisti.
Ma torniamo a parlare delle tre condizioni che implicano che le indennità formino il reddito per il 50%:
La Camera, infatti, ha votato l’emendamento all’interno della Legge di conversione del decreto fiscale (D.L. 193/2016) che introduce una nuova interpretazione autentica delle norme in materia. Il problema era nato dopo una serie di sentenze della Cassazione che avevano stravolto quanto affermato negli anni precedenti, definendo il lavoratore trasfertista come il soggetto che ha variabilità del luogo di lavoro, quindi includendo anche gli impiantisti e gli edili.
Queste, però, sono attività particolari che implicano che i cantieri siano la sede itinerante dell’impresa, definizione che ha dato vita a una questione spigolosa, causa di ricezione di multe salate da parte di aziende accusate di non essersi comportate secondo gli orientamenti della giurisprudenza.
Tutti i dubbi, finalmente, sono stati risolti dalla presa di posizione della Camera che, nella conversione del decreto fiscale, ha introdotto l’articolo 7 quinques riguardante la materia dei trasfertisti.
Ma torniamo a parlare delle tre condizioni che implicano che le indennità formino il reddito per il 50%:
- La mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- Lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- La corresponsione al dipendente di un’indennità o maggiorazione di retribuzione fissa, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi.
L’indennità sarà tassata in parte come reddito solo in questi casi, mentre per i lavoratori che non rientrano in alcuna di queste casistiche si applica il regime del comma 5 che risulta molto più favorevole, in quanto prevede che l’indennità venga calcolata nel reddito solo oltre i 46,48€.
I Presidenti di CNA Costruzioni e CNA Installazione Impianti dichiarano la propria massima soddisfazione per l’approvazione di questo provvedimento, ritenuto fondamentale per chi lavora fuori sede in cantieri.
