Focus Leggi/Normative

07.02.2017
Questo articolo ha più di 3 anni

Teleriscaldamento e teleraffrescamento: verranno introdotti gli standard minimi di qualità

L'Autorità ha espresso i primi pareri in merito a teleriscaldamento e teleraffrescamento: indispensabile prestare attenzione agli standard minimi di qualità.
Le criticità nel settore teleriscaldamento e teleraffrescamento sono diverse, riconducibili principalmente all’adozione di standard disomogenei da parte degli operatori, alle differenze prestazionali, alla scarsa diffusione di indennizzi automatici agli utenti nel caso di inadempienze.
 
È con il documento per la consultazione 46/2017/R/tlr  che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha espresso i propri primi orientamenti in materia, in particolare in riferimento alla regolazione di alcuni profili della qualità contrattuale del servizio di pubblica utilità del telecalore.
 
Il documento si focalizza sulla regolazione della qualità contrattuale del servizio, sulla qualità delle prestazioni erogate all’utenza dall’esercente e sulla qualità del rapporto contrattuale.
 
Le disomogeneità rilevate dall’AEEGSI nascono dal fatto che, diversamente dagli altri settori che essa stessa regola, per il servizio di telecalore non esiste uno schema generale di riferimento normativo in materia di Carte dei servizi. Le Carte dei servizi e gli standard di qualità contrattuale, dunque, sono stati adottati volontariamente dagli operatori, quindi definiti unilateralmente; oppure sono stati previsti nell’ambito di convenzioni, concessioni o contratti per l’affidamento del servizio da parte di Enti Locali riferite, dunque, a singole reti.
 
Ecco, dunque, che l’Autorità è dovuta intervenire per rafforzare la tutela degli utenti introducendo due livelli minimi di qualità del servizio:
 
- Standard specifici, che seguono un approccio di regolazione selettivo;
- Standard generali, che seguono un approccio di regolazione statistico.
 
Nel caso del teleriscaldamento e teleraffrescamento, l’Autorità ha previsto l’introduzione di standard minimi di qualità, di penalità in caso di mancato rispetto degli standard da parte dell’esercente, di obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale in capo agli esercenti il servizio.